Compensi degli amministratori alla prova del bilancio

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali che non siano stati stabiliti nello Statuto è subordinata all’espressa discussione della relativa voce in sede di delibera di approvazione del bilancio.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 24471/2022 della Corte di cassazione (Sez. v civ.).

Il caso – Il giudizio ha a oggetto un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010, emesso in ragione di plurime riprese, concernenti l’indeducibilità di alcuni costi, la sussistenza di ricavi non dichiarati e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Ebbene, il suddetto avviso è stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della decisione di prime cure, sicché l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ottenendo un verdetto a sé favorevole.

In particolare, la Difesa erariale ha utilmente lamento al cospetto degli Ermellini la violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2389 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. confermato la deducibilità del compenso dell’amministratore della società contribuente.

Al riguardo il Collegio di legittimità ha richiamato il proprio orientamento, oramai costante, secondo cui, qualora il compenso dell’amministratore non sia stabilito nello Statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare per la sua determinazione, delibera che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (Cass. S.U. n. 21933 del 29/08/2008; Cass. n. 20265 del 04/09/2013).

I Massimi giudici hanno aggiunto, sulla scorta di quanto argomentato in Cass. n. 28668 del 9/11/2018, che ha ripreso la motivazione di Cass. S.U. n. 21933 del 2008, che il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce.

  • Conseguentemente, il ricorso erariale sul punto è stato accolto, in quanto – si riporta testualmente – «Nel caso di specie, la C.T..R ha accertato che la delibera assembleare ha semplicemente approvato un bilancio che contiene anche la voce relativa alla determinazione del compenso dell’amministratore, senza nulla chiarire in ordine a una specifica approvazione della menzionata voce. La delibera di approvazione del bilancio non è, dunque, sufficiente a sanare il difetto di specifica deliberazione sul compenso dell’amministratore».