La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o Rottamazione-quater volendo ricorrere ad un termine entrato ormai nel vocabolario della materia tributaria, non è semplicemente un’opportunità di risparmio per sanzioni e interessi. Gli effetti che da essa scaturiscono, infatti, consentiranno, ma a tempo debito, di superare difficoltà oggi insormontabili per numerosi contribuenti.
Sotto il profilo degli effetti giuridici la definizione agevolata prevista dall’articolo 46 del disegno di Legge di Bilancio 2023 ripropone, senza alcuna sostanziale novità, lo schema di rottamazione dei ruoli previsto con la “Pace Fiscale” di cui all’articolo 3 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119. Oggi come all’epoca, infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione con la quale il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
In questo senso la mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata, come avviene con la richiesta di rateazione di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, congela la situazione debitoria del contribuente, almeno dal punto di vista delle azioni esecutive, avviate o da avviarsi. Tuttavia a differenza dell’istanza di rateazione, ove la presenza di piani di rateazione decaduti costituisce un ostacolo, se non un vero e proprio impedimento, per la definizione agevolata risulta assolutamente irrilevante la storia debitoria del contribuente. Per qualsivoglia debito risultante dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, alla sua mera adesione, si determina l’effetto sospensivo delle procedure esecutive. Anche per i carichi ricompresi in piani decaduti.
Non si tratta di una questione irrilevante, ma di un aspetto essenziale che interessa vecchi e nuovi piani di versamento. In questo senso, infatti, per i piani relativi ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino dalla data di entrata in vigore della Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), il carico può essere nuovamente rateizzato esclusivamente se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Di pari, ma in senso ulteriormente sfavorevole al contribuente, per i piani relativi ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza, ma esclude in radice la possibilità di rateizzare nuovamente i carichi ricompresi in carichi decaduti. Divieto che, per i piani di rateazioni più recenti, non ammette più eccezione.
Le limitazioni introdotte nel tempo alla rateazione di carichi ricompresi in piani di pagamento oggetto di decadenza dal beneficio del termine, pur nelle loro differenze, hanno esposto numerosi contribuenti, soprattutto a causa della pandemia, agli effetti negativi dell’azione esecutiva indiscriminata. In assenza di una norma di favore questi contribuenti, al fine di evitare l’aggressione dell’agente della riscossione, non avevano altra scelta che quella di saldare il debito in un’unica soluzione (lo stesso dicasi per i soggetti decaduti dalle precedenti versioni di definizione agevolata). Oggi, invece, la definizione agevolata, come è avvenuto nel passato, consentirà a tali contribuenti, in attesa di adempiere al versamento delle somme dovute, che potrà avvenire in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate in un orizzonte quinquennale, di sospendere le azioni esecutive, di evitare le azioni esecutive. Tale effetto, tuttavia, si verificherà solo a seguito della presentazione dell’istanza di adesione.
Nel frattempo le procedure esecutive potranno proseguire e saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione dell’istanza medesima. Solo con il pagamento della prima rata la procedura esecutiva precedentemente avviata, di conseguenza, si estinguerà.
Gli effetti positivi non finiscono qui. Con la presentazione dell’istanza di adesione il debitore non è più considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero ai fini delle compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo e blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e potrà ottenere automaticamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, che verrà rilasciato, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In quest’ultimo caso, tuttavia, ogni ritardato versamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata causerà l’annullamento di tutti i DURC rilasciati in esecuzione della definizione agevolata medesima.