Autodichiarazione aiuti di Stato: proroga utile per le correttive

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Proviamo a dare un senso ad un provvedimento che un senso non ce l’ha. Una proroga a sole ventiquattro ore dalla scadenza del termine di trasmissione, quando ormai buona parte del lavoro era stato già fatto, indurrebbe nel ritenere del tutto inutile il differimento dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato disposto con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022, protocollo 439400/2022. L’apparenza tuttavia inganna, come fuorvianti sono i stati giudizi delle prime ore. La proroga del termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato rappresenta una grande opportunità di ravvedimento, nonchè concede ulteriore tempo per la volontaria restituzione dell’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante.

Sotto il primo profilo è necessario ribadire che, in senso tecnico, per l’adempimento in commento non è prevista la possibilità di inviare una dichiarazione integrativa oltre il termine di trasmissione ordinario come, al contrario, viene concesso per le dichiarazioni dei redditi. L’unica possibilità per il contribuente di correggere o integrare la comunicazione trasmessa è quella di inviare una dichiarazione correttiva entro il termine medesimo, oggi differito al 31 gennaio 2023.

In questo senso, infatti, l’ultima dichiarazione sostitutiva trasmessa sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. In caso di invio di una prima autodichiarazione contenente errori o imprecisioni, il soggetto dichiarante può rimediare all’irregolarità esclusivamente inviando, entro il nuovo termine di trasmissione, una successiva autodichiarazione, corretta nel merito, che sostituisce integralmente la prima non andata a buon fine.

Più nello specifico con la dichiarazione correttiva sarà anche possibile rivedere alcune scelte assunte nel primo invio. Presi dall’entusiasmo delle prime ore numerosi contribuenti hanno accolto positivamente, e poi utilizzato, la semplificazione introdotta dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022 protocollo 398976/2022. Secondo la prima impressione di molti barrando la casella “ES”, almeno apparentemente, sarebbero venuti meno tutti i problemi di compilazione della dichiarazione sostitutiva.

Non è stato propriamente così. L’effetto sostitutivo citato nelle dichiarazioni ministeriali del modello Redditi 2022, secondo il quale il prospetto aiuti di Stato presente nel quadro RS non deve essere compilato per gli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito dell’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 dicembre 2021 e per i quali vengono richiesti i dati di dimensione giuridica, dimensione ed impresa, viene totalmente meno barrando la citata casella “ES”. Da qui l’esigenza, inizialmente trascurata, di compilazione completa della sezione aiuti di Stato del quadro RS.

Orbene, considerando che la proroga di fine mese non ha interessato l’invio delle dichiarazioni dei redditi, per la cui correzione sarebbe necessario inviare una dichiarazione integrativa, il contribuente che abbia optato per la compilazione semplificata della dichiarazione sostitutiva per gli aiuti di Stato e si sia avveduto tardivamente, suo malgrado, di aver omesso le informazioni rilevanti ai fini del quadro RS del modello Redditi 2022, ovvero quei dati per i quali, barrando la casella “ES”, non si è più verificato l’effetto sostitutivo, potrebbe cogliere la palla al balzo e, con un solo adempimento, risolvere ogni problema.

L’invio di una dichiarazione sostitutiva correttiva entro il 31 gennaio 2023, redatta secondo le modalità ordinarie in sostituzione della precedente compilata in modalità semplificata, determina l’effetto automatico, almeno per gli aiuti di Stato presenti nel quadro A per i quali è prevista l’indicazione dati necessari per la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti, di sanare le eventuali omissioni della sezione aiuti dei Stato del quadro RS. Soluzione valida, ricordiamolo, solo per il modello Redditi 2022.

Inoltre la proroga, valida per tutte le esigenze di correzione, regala due mesi in più per restituire quanto percepito in eccesso. Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti di cui al punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022, protocollo n. 143438, devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti non più entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 novembre 2022, ma entro il nuovo termine del 31 gennaio 2023 oppure, per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Si avrà più tempo, soprattutto, per calcolare correttamente gli interessi da recupero, in un calcolo tutt’altro che immediato. Secondo l’ultima risposta resa disponibile dall’Amministrazione Finanziaria, gli interessi da recupero, che devono considerarsi essi stessi un aiuto di Stato, devono essere calcolati secondo le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, e imputati, pro rata temporis, dalla data di fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al termine del periodo di monitoraggio. Un calcolo nel calcolo che richiederà ulteriori verifiche.