Utilità pratica della definizione violazioni formali. Prospettive di regolarizzazione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La prossima manovra finanziaria propone nuovamente la regolarizzazione straordinaria delle irregolarità formali, questa volta con prospettive diverse. La diffusione della fatturazione elettronica, di pari passo all’estensione degli obblighi collegati al Sistema Tessera Sanitaria, rende la definizione particolarmente appetibile per un’ampia platea di contribuenti.

L’articolo 39 del disegno di legge di bilancio prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni, infrazioni ed inosservanze di obblighi ed adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022. Al tal fine sarà necessario versare una somma forfettaria di 200 euro, in due rate di pari importo in scadenza il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni.

Sono escluse dalla definizione agevolata le violazioni strettamente collegate all’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori il territorio della Stato, da indicarsi al quadro RW, nonché qualsivoglia altra violazione formale, potenzialmente definibile, già contestata in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della futura legge di stabilità. Come accadde con la precedente edizione della medesima disposizione, prevista dall’articolo 9 del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La disposizione agevolativa in commento, in linea con le indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornite nella Circolare n. 11/E del 2019, si riferisce in linea generale alle violazioni “formali” indicate nell’articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, ovvero quelle che non rientrano nella previsione dell’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 (violazioni “meramente formali”), per le quali opera la causa di non punibilità, e che, allo stesso tempo, non hanno natura sostanziale e, quindi, che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. n. 901 del 2019). Si tratta di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o, molto spesso, in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Sono violazioni formali quelle che non incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento, ma restano tali da arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (Cass. n. 28938 del 2020).

Orbene, coinvolgendo l’insieme delle violazioni formali, comprese quelle relative alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, sanzione da euro 250 a euro 2.000), e alla violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, sanzione da euro 250 a euro 2.000), la disposizione in commento troverà particolare utilità nella regolarizzazione delle violazioni consistenti nella tardiva emissione delle fatture elettroniche che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo ovvero, come accade per i contribuenti in regime forfettario, ai fini della determinazione del reddito.

Si pensi al caso, piuttosto diffuso, dell’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio oltre il termine di dodici giorni dalla sua emissione. Considerando che trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”), la regolarizzazione delle violazioni formali costituisce comunque una valida alternativa, non tanto dal punto di vista finanziario, piuttosto considerando che la sua efficacia non si limita alla sola violazione in commento, ma si estende a tutte le altre violazioni formali per le quali la definizione delle violazioni formali trova applicazione (per un elencazione sufficientemente esaustiva si veda la Circolare n. 11/E del 2019), e non subisce gli effetti della recidiva.

Vantaggio invece apprezzabile, questa volta dal punto di vista finanziario, nel caso di regolarizzazione dell’omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175. La predetta disposizione prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto in tema di cumulo giuridico dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50.000 euro.
Con la Risoluzione n. 22 del 2022, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la sanzione di 100 euro prevista dalla norma si applichi per ogni singolo documento di spesa inficiato, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico. Nel caso di specie, non essendovi più l’argine del cumulo giuridico, concorrenziale dal punto di vista finanziario per la fatturazione elettronica, la regolarizzazione delle violazioni formali diventa indispensabile. Il tardivo invio di 100 fatture, la cui sanzione complessiva consterebbe in 10.000 euro, potrebbe essere regolarizzata con la modifica cifra di 200 euro per esercizio finanziario. Un notevole risparmio che, nel dubbio, dovrebbe spingere alla definizione.