Rottamazione quater: effetti della presentazione dell’istanza di adesione

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’attuale formulazione del DDL alla Legge di Bilancio 2023 prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali.

Come già accennato nelle pagine di questo Quotidiano, si tratta di una nuova versione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali già prevista dall’articolo 3 del Decreto-legge n. 119/2018 (c.d. rottamazione ter), misura agevolativa che prevedeva la possibilità per i contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando solo in parte le somme dovute.

Le caratteristiche peculiari dell’istituto rimangono sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti edizioni ma, tra le principali novità, si segnala la possibilità di definire in modo agevolato pagando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per eventuali spese per procedure esecutive e notifica delle cartelle di pagamento.

In base a quanto disposto dal DDL la misura fiscale in parola avrà ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022.

Per aderire all’istituto i contribuenti devono manifestare all’agente della riscossione la loro volontà di procedere alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che sarà pubblicata il prossimo anno. Nella dichiarazione il debitore dovrà indicare il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato e assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

Effetti conseguenti alla presentazione della domanda di rottamazione – Anche gli effetti conseguenti alla presentazione della domanda di rottamazione sono sostanzialmente immutati rispetto alla precedente edizione e sono tassativamente elencati nel DDL.

In particolare, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  • a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (NB. con riferimento a tale aspetto è però necessario precisare che laddove nella dilazione siano presenti carichi definibili e non, le rate non possono essere sospese nella loro interezza. In tali casi il pagamento rateale deve continuare per la quota non definibile o non definita e sarà dunque necessario un sostanziale ricalcolo del piano di ammortamento);
  • c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

A ciò si aggiunga che, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione:

  • a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate;
  • b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Quanto agli eventuali effetti penali si rammenta che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del D.lgs. 74/2000, i delitti di omesso versamento IVA, di ritenute fiscali e di indebita compensazione di crediti non spettanti non sono punibili se l’integrale pagamento degli importi, ivi compresi interessi e sanzioni, avviene prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In costanza del menzionato requisito, anche il versamento delle somme con la nuova rottamazione rappresenta una causa di non punibilità.

Per gli altri reati disciplinati dal D.lgs. 74/2000, la sanatoria, sempre che il pagamento avvenga entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha effetto di circostanza attenuante e la pena può essere diminuita sino alla metà. L’attenuante è inoltre presupposta per chiedere il c.d. “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. (art. 13-bis – D.lgs. 74/2000).