La Legge di bilancio 2023, nella versione disponibile che ha da poco intrapreso l’iter parlamentare per la sua approvazione, ripropone le disposizioni agevolative in tema di assegnazione ai soci dei beni rappresentati da immobili o da beni mobili iscritti in pubblici registri, che furono introdotte con la L. 208/2015.
Si tratta di una importante occasione per espungere dal patrimonio societario gli immobili con condizioni fiscali di particolare favore rispetto al regime ordinario.
Preliminarmente va rappresentato che i beni immobiliari che possono essere oggetto della procedura non devono essere strumentali per destinazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo del TUIR.
Ai fini reddituali ed IRAP in capo alle società l’assegnazione può determinare l’insorgere di plusvalenze imponibili (differenziale positivo). Nel caso in cui, invece, emergessero delle minusvalenze (differenziale negativo), considerato che non derivano da operazioni realizzative, stante la previsione dell’articolo 101, comma 1, del TUIR non sono deducibili.
La descritta operazione riferita a beni merce, invece, determina sia materia imponibile in caso di differenziali positivi, che deducibile, in caso di differenze negative.
Ordinariamente il differenziale è determinato dal risultato della sottrazione tra il valore normale dei beni ed il costo fiscalmente riconosciuto. In ipotesi di risultato positivo relativo ad un bene immobile iscritto nel patrimonio si determina una plusvalenza imponibile ai fini reddituali ed IRAP. Ad esempio, nel caso di una srl sconterebbe una potenziale imposizione in misura pari al 24% quale IRES ed al 3,9% a titolo di IRAP (tassazione totale 27,9%).
Ai fini di tale tassazione il regime agevolato dell’assegnazione prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%, quindi notevolmente inferiore a quella ordinaria. Va precisato che nel caso in cui le società siano considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione agevolata (da effettuarsi entro il 30 settembre 2023), l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 10,5%.
Una ulteriore agevolazione è rappresentata dalla possibilità su richiesta della società, di determinare il differenziale assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili determinato automaticamente secondo il disposto dell’articolo 52, comma 4 del TUIR; quindi, in tale ipotesi l’eventuale plusvalore imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza positiva tra il valore automatico ed il costo fiscalmente riconosciuto.
La disposizione in commento prevede anche un beneficio fiscale nel caso in cui in conseguenza dell’assegnazione si annullino riserve in sospensione d’imposta. In tale evenienza è dovuta una ulteriore imposta sostitutiva pari al 13% da calcolare sul valore contabile di dette riserve annullate, quindi al netto dell’imposta sulla rivalutazione che a suo tempo le ha incise. L’imposta pari al 13% non è dovuta nel caso in cui si annullino riserve diverse da quelle in sospensione di imposta, come, ad esempio, quelle conseguenti a rivalutazioni solo civilistiche.
Le imposte sostitutive conseguenti a tali operazioni devono essere versate quanto al 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
La norma, inoltre, introduce riduzioni anche riguardo alle imposte indirette connesse all’operazione in parola.
Le assegnazioni agevolate, infatti, scontano l’imposta di registro in misura pari alla metà di quella ordinaria e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Qualora l’operazione sia imponibile ai fini iva, come ad esempio l’assegnazione di un immobile abitativo effettuata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione che ha ultimato intervento da non oltre 5 anni, subiscono l’imposizione secondo le regole ordinarie. Non sono, infatti, previste agevolazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.