Come ogni fine anno che si rispetti, con il decreto milleproroghe, la cui bozza è stata diffusa nelle ultime ore, si assiste ad una rimodulazione del calendario degli adempimenti. Tra le misure assunte troviamo quella, attesissima, che prevede la proroga, ancora una volta di un anno, del divieto di emissione di fattura elettronica in capo agli esercenti le professioni sanitarie, con riferimento alle prestazioni rese alle persone fisiche, suscettibili di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Rinviato di un anno anche l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria, in luogo che all’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti che gestiscono corrispettivi e che altresì sono soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS, ai fini delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto milleproroghe (articolo 3), viene disposto quanto segue:
- con il comma 2: All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole «e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «2022 e 2023»
Concretamente, ciò significa che le disposizioni assunte con l’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – in osservanza delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, con finalità di tutela del diritto alla riservatezza del paziente – in ragione delle quali a suo tempo era stato disposto il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alla persona fisica, anche solo potenzialmente oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (ovvero anche in caso di diniego al consenso da parte del paziente) sono ulteriormente prorogate a tutto l’anno 2023. Tale divieto, ricordiamo, vale anche in caso di fatture contenenti prestazioni “miste” (Circolare AdE 14/E del 17 giugno 2019).
Viene pertanto definitivamente scongiurato il rischio di un passaggio alla e-fattura per le prestazioni sanitarie, che in linea teorica poteva essere una strada percorribile, laddove fossero state assunte le dovute tutele in materia di privacy, come già accaduto con riferimento alle prestazioni legali (cfr. provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 433608/2022 del 24 novembre 2022).
Alla luce di quanto sopra, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni qui in esame potrebbe entrare in vigore a partire dal 2024, sempre che l’anno prossimo, come ormai da tradizione, non intervenga l’ennesimo rinvio, o venga finalmente introdotta una norma che vada ad escludere definitivamente tali prestazioni dal novero di quelle per le quali è prevista l’emissione di fattura elettronica.
- Con il comma 3: All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»
Passando dalla norma alla pratica, si assiste all’ennesimo rinvio in materia di adempimenti fiscali correlati a adempimenti finalizzati alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, tramite trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
L’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, infatti, nella sua attuale formulazione prevede l’obbligo per i soggetti chiamati a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria, obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di trasmettere tutti i dati dei corrispettivi giornalieri (e quindi ivi inclusi quelli relativi alle vendite “non Tessera Sanitaria”) esclusivamente al STS, a partire dal 1° gennaio 2023; sino a tale data, tale modalità di trasmissione può essere effettuata in via facoltativa, ma è ugualmente corretta la trasmissione dei corrispettivi (dati fiscali) all’Agenzia delle Entrate e la separata trasmissione dei soli dati rilevanti ai fini delle precompilate al Sistema Tessera Sanitaria.
Con il decreto milleproroghe in via di emanazione, la data del 1° gennaio 2023 viene rinviata al 1° gennaio 2024, salvo che, anche in questo caso, non si assista sul finire del 2023 all’ennesimo rinvio. Di conseguenza, i soggetti obbligati all’invio dei dati al STS, che gestiscono corrispettivi, dovranno effettuare obbligatoriamente la trasmissione dei dati dei corrispettivi stessi solo a tale Sistema, invece che all’Agenzia delle Entrate, non a partire dal 2023, bensì a partire dal 2024.
In estrema sintesi, per quanto riguarda l’anno venturo, per gli operatori in ambito sanitario nulla cambia rispetto alla situazione attuale.