Gli esercenti arti e professioni determinano il reddito, ai sensi dell’art. 54 del TUIR, secondo il principio di cassa. Si deve quindi tenere conto dei compensi effettivamente percepiti e delle spese effettivamente sostenute. Sorge quindi il problema di individuare il momento in cui gli incassi e i pagamenti delle spese possono considerarsi effettuati.
Quest’anno, però, l’operazione è particolarmente importante e i professionisti potranno decidere di differire gli incassi delle prestazioni professionali poste in essere al fine di massimizzare i benefici fiscali.
La legge di Bilancio 2023 prevede la c.d. flat tax incrementale. Secondo la nuova previsione, che entrerà in vigore dopo l’approvazione della legge di Bilancio, l’incremento del reddito relativo all’anno 2023, rispetto al reddito più elevato del triennio 2020/2022, al netto di una franchigia pari al 5 per cento, sarà assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 15 per cento. L’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non può in ogni caso superare 40.000 euro.
La misura si applica per il momento per un solo anno, cioè nel 2023. Il contribuente ha quindi interesse a differire l’incasso dei compensi relativi alle prestazioni professionali poste in essere nell’anno 2022. Se gli incassi risulteranno differiti all’anno 2023 risulterà più probabile il verificarsi della condizione prevista per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, cioè un incremento di reddito dell’anno 2023, rispetto al periodo di osservazione triennale da prendere a base per il confronto. Diviene quindi di fondamentale rilevanza comprendere in quale momento il corrispettivo della prestazione possa considerarsi effettivamente incassato.
Recentemente, sia la Corte di Cassazione, sia l’Agenzia delle Entrate hanno fornito alcuni chiarimenti su questo punto, ma con delle interpretazioni che lasciano a dir poco perplessi. Secondo quanto precisato con l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28253/2022 è possibile a seguito dell’emissione della fattura presumere l’avvenuta percezione del corrispettivo. Ciò in quanto la fattura deve essere materialmente emessa all’atto del pagamento della prestazione. La Suprema Corte ha però dimenticato come la fattura possa essere emessa anche in anticipo rispetto all’incasso del pagamento del corrispettivo. Pertanto, la presunzione di incasso con riferimento all’emissione del documento non risulta fondata.
Un’ulteriore indicazione, in questo caso ad opera dell’Agenzia delle Entrate, riguarda i professionisti che, su richiesta del committente, hanno concesso lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E del 2022, nel caso in cui il professionista abbia concesso lo sconto in fattura, il compenso relativo alla prestazione professionale si considera incassato alla data della fattura. Non viene così attribuita alcuna rilevanza all’accettazione del credito ad opera del professionista che ha concesso lo sconto. Anche questa interpretazione desta non poche perplessità.
Negli altri casi, cioè laddove il pagamento sia effettuato con bonifico bancario, assegno bancario o circolare o carta di credito, i dubbi passati risultano oramai definitivamente superati.
Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario, l’incasso del corrispettivo si considera avvenuto allorquando la somma di denaro risulta effettivamente disponibile sul conto corrente bancario. È invece irrilevante la data di valuta, cioè la data da utilizzare ai fini del computo degli interessi bancari.
Per i pagamenti effettuati tramite carta di credito assumerà rilevanza il momento di utilizzo della carta. In corrispondenza di tale data l’incasso potrà considerarsi avvenuto.
Invece, per i pagamenti effettuati con assegno bancario o circolare, l’incasso del compenso professionale potrà considerarsi avvenuto allorquando il professionista entrerà materialmente in possesso del mezzo di pagamento, cioè all’atto della consegna dell’assegno. Sarà invece irrilevante il momento in cui l’assegno bancario o circolare sarà materialmente versato sul conto corrente bancario.