Sembrerà una sottile differenza, ma è tutt’altro che un aspetto irrilevante, soprattutto considerando i pochi giorni a disposizione. L’articolo 18 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, non ha esteso la fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario. La disposizione, al contrario, ha semplicemente abrogato, con regole del tutto peculiari, la deroga di ordine soggettivo che, fino alla sua introduzione, escludeva dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.
Come evidenziato recentemente sul presente Quotidiano (“Fattura elettronica per i forfettari, obbligo con decorrenza personalizzata” del 21 dicembre 2022), l’interpretazione letterale e logico-sistematica della disposizione in commento inducono verso la lettura, sicuramente prudenziale, che impone al contribuente in regime forfettario, non già obbligato all’emissione della fattura in formato elettronico, di verificare se al 31 dicembre 2022 i ricavi e compensi abbiamo superato la soglia di 25.000 euro. Al loro superamento, infatti, scatta dal 1° gennaio 2023 l’obbligo di fatturazione in formato elettronico.
Due indizi costituiscono certamente una prova. Sotto il profilo prettamente letterale l’articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 36 del 2022 ha eliminato la deroga di ordine soggettivo prevista dall’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in ragione della quale i contribuenti in regime forfettario, e non solo, erano esentati dalla fatturazione elettronica. Nel farlo, tuttavia, ha previsto una decorrenza differenziata: la prima generale, a decorrere dal 1° gennaio 2024; la seconda particolare, anticipata al 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Ne consegue che il superamento della predetta soglia nel 2022 espone immediatamente i contribuenti in regime forfettario all’obbligo di emissione in formato elettronico in quanto, proprio a causa del superamento del limite, tali contribuenti vengono immediatamente spogliati della deroga di ordine soggettivo che li avrebbe esonerati fino al 1° gennaio 2024.
Converge nella medesima direzione anche l’interpretazione logico-sistematica. Se l’intento del Legislatore era quello di estendere, con una certa gradualità, la fattura elettronica ai soggetti esonerati, a partire dai contribuenti di “maggiori” dimensioni, obbligare sin da subito coloro che abbiano superato la soglia nel 2021, e non anche quelli che l’abbiano superata nel 2022, non avrebbe alcun senso logico, né risponderebbe a particolari esigenze operative. Interpretando diversamente la norma, infatti, si verrebbe a verificare come sarebbero obbligati i contribuenti che nel 2021 abbiano conseguito ricavi per 26.000 euro e non coloro che nell’anno successivo, ovvero nel 2022, abbiamo percepito compensi per 60.000 euro. Chi, fra i due, è di maggiori dimensioni?
Orbene, quando il Legislatore si riferisce ai restanti soggetti, in forma residuale, vuole riferirsi all’insieme dei contribuenti che nell’anno precedente non abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, la cui verifica deve essere effettuata anno dopo anno, coinvolgendo progressivamente i contribuenti che abbiamo conseguito livelli maggiori di ricavi e compensi. A tutti gli effetti, ma secondo le regole appena descritte, a decorrere dal 1° luglio 2022 tutti i contribuenti precedentemente esonerati rientrano fra i soggetti passivi tenuti alla fatturazione elettronica. Perché indugiare oltre?