“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. È necessario scomodare Agatha Christie per spiegare l’interpretazione pubblicata, in sordina, dell’Agenzia delle Entrate in tema di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Nascosta sul sito istituzionale dell’Amministrazione Finanziaria, spunta fuori la FAQ numero 150 datata 22 dicembre 2022.
La risposta non convince, né dal punto di vista letterale né, tantomeno, da quello logico. Secondo l’Amministrazione Finanziaria l’articolo 18 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 “prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Pertanto, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”.
L’Agenzia delle Entrate mischia le carte. Tale affermazione, infatti, non corrisponde al vero. Come evidenziato solo un giorno fa su queste stesse pagine (“Fatturazione elettronica per i forfettari: due indizi costituiscono una prova inconfutabile”), cercando di ragionare, a differenza dell’Amministrazione Finanziaria, l’articolo 18 del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, non ha esteso la fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario, come vorrebbe far credere maliziosamente l’Amministrazione Finanziaria. La disposizione, al contrario, ha semplicemente abrogato, con regole del tutto peculiari (e decorrenze differenziate), la deroga di ordine soggettivo che, fino alla sua introduzione, escludeva dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 23 dicembre 2014, n. 190.
Si tratta, inoltre, di un errore di prospettiva, con un approdo del tutto illogico. Seguendo l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che favorire una graduale introduzione della fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, si continuerebbe ad esonerare i contribuenti benché la causa di esonero, proprio in ragione della disposizione in commento, è venuta meno.