Il ravvedimento speciale: l’ambito applicativo limitato

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge di Bilancio del 2023 (Legge 197/2022) prevede la possibilità di avvalersi di una tipologia di ravvedimento c.d. “speciale” con sanzioni ancor più ridotte rispetto a quelle previste per il ravvedimento ordinario. La regolarizzazione potrà essere effettuata versando spontaneamente la sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale.

Nel corso dell’iter di approvazione della legge di Bilancio del 2023 la disposizione è stata modificata. Il legislatore ha così inteso escludere dall’ipotesi di regolarizzazione l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In generale deve essere osservato come l’ambito applicativo del ravvedimento speciale sia più limitato rispetto a quello ordinario. Sarà così necessario verificare di volta in volta la tipologia di violazione e la possibilità di addivenire alla regolarizzazione della stessa.

La prima limitazione della possibilità di fruire del ravvedimento speciale si desume nella prima parte della disposizione che così recita: “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili con gli articoli …, riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale …”.

La disposizione esclude espressamente dal ravvedimento speciale, quindi, le violazioni di tipo formale o rientranti nella definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità e dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Tale ulteriore possibilità di definizione fa riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. Conseguentemente, se il contribuente non ha versato le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, non potrà avvalersi del ravvedimento speciale, ma dovrà necessariamente attendere la notifica dell’avviso bonario. Infatti, la definizione in commento riguarda non solo le comunicazioni di irregolarità già notificate, i cui termini di pagamento non sono ancora spirati alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio del 2023, ma anche quelle “recapitate successivamente a tale data”. In tale ipotesi, si applicheranno le sanzioni ridotte del 3 per cento in luogo della sanzione del 10 per cento.

Nell’ipotesi in cui il contribuente avrà omesso il versamento del saldo IRPEF relativo al periodo d’imposta 2021, non avrà altra soluzione che attendere la notifica della comunicazione di irregolarità. In tale ipotesi, la comunicazione dovrebbe già indicare la riduzione della sanzione nella predetta misura del 3 per cento. Non sarà così possibile avvalersi del ravvedimento speciale.

Si supponga, invece, che l’omesso versamento del saldo riguardi i tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, tale annualità è esclusa dalla possibilità di definizione delle comunicazioni di irregolarità. In linea di principio sarà così possibile avvalersi del ravvedimento speciale, ma subordinatamente alla circostanza che la violazione non sia stata già constatata. Sarà dunque necessario essere certi che non sia stata notificata al contribuente una comunicazione di irregolarità. A tal proposito la norma prevede espressamente che “La regolarizzazione di cui al presente articolo è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36 – ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Possono invece costituire oggetto di regolarizzazione le dichiarazioni infedeli. In tal caso la sanzione del 90 per cento è ridotta ad un diciottesimo ed è quindi dovuta nella misura del 5 per cento. Anche in tale ipotesi la regolarizzazione è consentita a condizione che la violazione non sia stata già constatata prima del pagamento.