I contribuenti potranno “rottamare” con certezza anche le cartelle relative ai tributi comunali a condizione che la singola partita sia di importo superiore a 1.000 euro. In tale ipotesi il Comune di riferimento non avrà margini di intervento e potranno essere risparmiati e non versati gli importi dovuti a titolo di sanzioni, interessi di mora, interessi di ritardata iscrizione e anche il compenso spettante al concessionario della riscossione.
Il problema è sorto durante l’iter di approvazione della Legge di Bilancio del 2023 in quanto in Comuni hanno corso il rischio di vedere cancellata la possibilità di riscuotere gli importi iscritti a ruolo, per le sole partite di importo non superiore a 1.000 euro, riguardanti i tributi comunali. Si tratta, ad esempio, dell’IMU, la TASI, la Tari o anche le multe relative alle violazioni della circolazione stradale.
A tal proposito deve essere preliminarmente osservato come tale possibilità di “saldo e stralcio” sia temporalmente limitata riguardando esclusivamente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Non si tratta, quindi, di iscrizioni a ruolo recenti, ma piuttosto datate nel tempo e in alcuni casi così remote tali da porre in dubbio l’effettiva capacità di riscossione delle somme da parte dei Comuni. In ogni caso, gli Enti locali hanno ottenuto di poter decidere autonomamente se aderire o meno alla possibilità e quindi applicare o disapplicare la nuova norma.
A tal proposito l’art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede espressamente che l’annullamento automatico delle somme dovute ai Comuni opera limitatamente alle somme relative agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, alle sanzioni e agli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. La stessa disposizione prevede espressamente che “tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”. Lo stralcio, quindi, per quanto riguarda i tributi comunali dovuti, non potrà mai verificarsi, e l’annullamento automatico sarà circoscritto, come detto, agli interessi per ritardata iscrizione, gli interessi di mora e le sanzioni.
Il Comune potrebbe poi deliberare di non applicare la predetta disposizione. In tale ipotesi, oltre al tributo, continuerebbero ad essere dovute le componenti aggiuntive (sanzioni e interessi). Tale possibilità è prevista dal successivo comma 229 che così dispone: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 …, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti …”.
In buona sostanza il singolo Comune può deliberare, entro il termine del 31 gennaio prossimo, di non aderire al saldo e stralcio “parziale”, facendo “vivere” la cartella nella sua totalità. In tale ipotesi, per beneficiare della cancellazione di sanzioni ed interessi il contribuente potrà fruire della “rottamazione ordinaria” ai sensi del comma 231 e segg. a condizione di presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile prossimo (art. 1, comma 235 della Legge di Bilancio 2023).
Il problema non si pone, però, per i tributi la cui riscossione è stata affidata al concessionario dopo il 1° gennaio 2015 e fino al 30 giugno 2022, oppure per le partite il cui importo risulta superiore al limite di 1.000 euro. In tale ipotesi, nonostante il tributo sia riferibile al Comune, sarà possibile beneficiare della rottamazione prevista dai commi 231 e seguenti, ma sempre e soltanto con riferimento a sanzioni, interessi, oltre al compenso spettante al Concessionario della riscossione.