Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Rifinanziato il credito di imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È quanto previsto dall’articolo 1, commi da 685 a 690, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), che vuole assicurare il soddisfacimento delle istanze già presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2022.

La Legge di Bilancio 2019 – Brevemente, si ricorda che, per effetto dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 145/2018, si riconosceva, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

La finalità dell’introduzione del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2019, è stata quella, esplicitata dalla norma, di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il credito d’imposta è stato riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il bonus fiscale, che doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorreva alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP e non rilevava ai fini della deducibilità degli interessi passivi. Esso era utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicava il limite annuale di 250 mila euro, di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Inoltre era utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui erano stati effettuati gli acquisti. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 doveva essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per completezza, va evidenziato che, le modalità di applicazione del credito d’imposta, erano contenute nel D.M. 14 dicembre 2021 (Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale).

La Legge di Bilancio 2023 – La relazione illustrativa relativa alla manovra del 2023, chiarisce che l’applicazione della norma originaria (art. 1, comma 73, legge n. 145/2018) ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, e, quindi, si propone di rifinanziare la misura atta ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi.

Quanto precede rappresenta il motivo per cui è stato rifinanziato il credito d’imposta in esame, con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l’anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle istanze pervenute superiori rispetto a quelle preventivate.

L’articolo 1, comma da 685 a 690, della legge n. 197/2022, riprende, in sostanza, la disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2019, al dichiarato fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

Il comma 686 riconosce, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute (e documentate) dalle imprese per gli acquisti di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

L’agevolazione è riconosciuta fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro (in luogo di un milione di euro) per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il credito d’imposta:

  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito;
  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Non è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Infine, il comma 690 rinvia a un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, la definizione:

  • dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del D Lgs n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale);
  • dei criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025).