La chiusura improvvisa nei confronti dello sconto in fattura e la cessione del credito prevista dal Decreto Legge n. 11 del 2023 non è la novità di maggiore interesse dell’ultimo provvedimento normativo in materia. Dopo mesi di assoluta incertezza, solo in parte colmata dall’articolo 14, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del Decreto Legge n. 50 del 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti-bis”), la disposizione in commento delinea in maniera, finalmente chiara, e con valenza retroattiva, le responsabilità dei fornitori e dei cessionari.
Per comprendere la portata della novella è necessario partire da lontano. Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del Decreto Rilancio, sicura la responsabilità diretta e principale del soggetto beneficiario della detrazione fiscale, sin dall’origine, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta. Ai sensi del successivo comma 6, inoltre, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in tema di sanzioni amministrative, è prevista anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo recuperato e dei relativi interessi.
Il Decreto Aiuti-bis, nel tentativo di arginare la caccia alle streghe, ha disposto che il profilo di responsabilità delineato dal predetto articolo 119, comma 6, del Decreto Rilancio, si applichi esclusivamente in presenza di dolo o colpa grave a condizione che per i crediti originati dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Rilancio, siano stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di Legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Rilancio. Ciò nonostante, nei fatti, l’analisi del profilo di responsabilità del fornitore e dei cessionari è rimasta ancorata ad una valutazione, prettamente soggettiva, della perizia e diligenza applicata dall’acquirente del credito nelle fasi di trasferimento.
Il problema, in particolare, risiedeva nella definizione di colpa grave. Se l’identificazione del “dolo” è lampante, risiedendo nella volontà dell’autore della violazione, consapevolmente diretta all’evasione, per la “colpa grave”, pur collegata all’indiscutibile imperizia o negligenza del comportamento e, di conseguenza, alla macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, i confini sono obiettivamente meno marcati.
In ogni occasione pubblica, si aggiunga, l’Amministrazione finanziaria non ha mancato occasione di ricordare come, dal proprio punto di vista, la responsabilità del fornitore e dei cessionari fosse, in buona sostanza, collegata ad una valutazione di congruità della diligenza impiegata, variabile, secondo l’Agenzia delle entrate, in ragione del profilo professionale del soggetto cessionario. Da qui la chiusura degli operatori del mercato, meno preoccupati dalla capienza dei propri cassetti fiscali, più delle future contestazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Orbene, il Decreto Legge n. 11 del 2023 consegna finalmente agli operatori del settore una regola certa per delineare il profilo di responsabilità nelle fasi di acquisizione e, conseguentemente, favorire il trasferimento dei crediti d’imposta. Escludendo il caso del dolo, per il quale nulla cambia, l’articolo 1 del predetto Decreto Legge, infatti, prevede che la colpa grave del fornitore o dei cessionari possa essere esclusa, in radice, senza alcuna valutazione soggettiva, a seguito della dimostrazione di aver acquisto la documentazione, tassativamente elencata nel nuovo comma 6-bis dell’articolo 121 del Decreto Legge Rilancio, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. Alle condizioni illustrate, inoltre, l’esclusione delle responsabilità in caso di colpa grave si estende ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, previo rilascio di una attestazione di possesso, da parte del cedente, di tutta la documentazione ivi richiesta.
A qualificare la norma si aggiungono due ulteriori elementi. In primo luogo la disposizione ha una valenza certamente retroattiva, necessaria per tranquillizzare ulteriormente gli operatori del settore rispetto alle operazioni compiute fino ad oggi. Se si esclude l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del predetto Decreto Legislativo, i documenti richiesti dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 11 del 2023, infatti, sono essenzialmente quelli già previsti dalle principali check list impiegate nelle verifiche documentali.
La medesima disposizione, in secondo luogo, per la prima volta delinea i criteri di ripartizione dell’onere della prova, anch’essi valevoli per il passato, in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo che contraddistingue le fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità, dolo e colpa grave. Sotto tale profilo, ferma restando la possibilità per il fornitore e i cessionari di dimostrare la propria estraneità qualora manchi uno dei documenti richiesti, fornendo con ogni mezzo la prova della propria diligenza o non gravità della negligenza, l’onere della prova cade sempre sull’ente impositore, sia ai fini del concorso in violazione che per la responsabilità solidale.