Il decreto – legge n. 11 del 16 febbraio 2023 non consente più l’effettuazione delle cessioni dei crediti o fruire dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi. La limitazione trova applicazione per i lavori iniziati con decorrenza dall’entrata in vigore del predetto decreto, quindi dal 17 febbraio scorso. Ancora una volta il legislatore ha fatto riferimento, per l’applicazione della novella, alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, cioè la CILA.
La norma sembra essere sostanzialmente identica a quella che ha previsto la riduzione della percentuale di detrazione dal 110 al 90 per cento. Tuttavia, è possibile rinvenire alcune differenze che forse renderanno necessarie alcune modifiche durante l’iter di conversione in legge dell’ultimo decreto. La riduzione della predetta percentuale è stata prevista dall’art. 9 del decreto – legge n. 176/2022 convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6. I maggiori dubbi riguardano, però, la decorrenza così come individuata dalla legge di bilancio del 2023.
Infatti, è ancora possibile continuare ad applicare la detrazione del 110 per cento per i lavori condominiali per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 laddove la CILA sia stata presentata entro il 31 dicembre, oppure se la delibera condominiale è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre scorso, la CILA deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022. La norma, però, prevede un’ulteriore condizione è richiede che la data in cui si è tenuta l’assemblea condominiale sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’amministratore del condominio. Inoltre, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal condomino che ha presieduto l’assemblea.
A tal proposito è agevole verificare che la disposizione in commento non sia esattamente coincidente con quella che inibisce la cessione dei crediti o fruire dello sconto in fattura. Infatti, con riferimento agli interventi condominiali, è ancora possibile effettuare le opzioni di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, quindi fruire dello sconto e cedere i crediti relativi ai bonus qualora la delibera di esecuzione dei lavori e la presentazione della CILA siano antecedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 11/2023, quindi prima del 17 febbraio 2023. E’ singolare, però, come in questa occasione il legislatore non abbia previsto la necessità di attestare la data di adozione della delibera condominiale. Sembrerebbe quindi sufficiente dimostrare che l’assemblea abbia approvato l’esecuzione dei lavori anche tramite la mera esibizione del verbale, oltre alla presentazione della CILA, per poter continuare a beneficiare dello sconto in fattura o effettuare la cessione dei relativi crediti. La soluzione, desunta sulla base di una mera interpretazione letterale della norma sembra corretta, fatta salva la possibilità per il legislatore di intervenire durante la fase di conversione del decreto.
Tuttavia, dalla nuova disposizione traggono origine ulteriori dubbi come nel caso in cui il contribuente debba comunicare, al termine dei lavori una o più varianti. Si pone ad esempio il problema se le spese relative alle varianti comunicate dopo l’entrata in vigore del decreto – legge n. 11/2023, che inibisce la cessione dei crediti, possano essere considerate esclusivamente in detrazione, ma la soluzione è negativa. Infatti, tranne il caso in cui si tratti di lavori completamente nuovi, aggiunti rispetto alla CILAS già presentata, e che quindi non costituiscono una variante, sarà ancora possibile continuare a beneficiare della cessione dei crediti o dello sconto in fattura. Viceversa, si consideri il caso in cui il proprietario di un immobile, rispetto alla CILAS già presentata, intenda ora aggiungere un intervento completamente nuovo, quindi procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico. In tale ipotesi deve ragionevolmente ritenersi che considerata la natura dell’intervento, non previsto nella CILA presentata all’inizio dei lavori, le spese relative all’installazione del predetto impianto non consentiranno né la cessione del credito, né fruire dello sconto in fattura. In tale ipotesi, infatti, più che variante, sembra più corretto fare riferimento ad un lavoro completamente nuovo e quindi la spesa potrà essere considerata esclusivamente in detrazione. Per le medesime ragioni sembra parimenti corretto considerare le spese dell’impianto detraibili nella misura del 90 per cento.