Rottamazione ad hoc per le sole sanzioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (c.d. Legge di Bilancio 2023), all’articolo 1 commi da 231 a 252, prevede una nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Avere contezza delle esatte caratteristiche della misura consente di porre in essere tutta una serie di azioni, legittime, tramite le quali massimizzare i vantaggi in capo al contribuente. È il caso, ad esempio, della compresenza di cartelle rottamabili relative a veri e propri versamenti omessi, cui si affiancano cartelle che invece si riferiscono a sole sanzioni. Andiamo nel seguito ad analizzare quali sono gli aspetti cui porre attenzione, e le corrette azioni da intraprendere.

L’istituto della “rottamazione” è giunto ormai alla quarta edizione. Inizialmente introdotto dall’articolo 6 del DL n. 193/2016, è stato poi riproposto dall’articolo 1 del DL n. 148/2017 e dall’articolo 3 del DL n. 119/2018, per assurgere nella sua formulazione attuale ad opera della legge di bilancio 2023, L. 197/2022, articolo 1, comma 231. Tale istituto consente ai contribuenti di chiedere la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in un determinato intervallo temporale, ottenendo un notevole risparmio economico.

Le caratteristiche salienti della “rottamazione quater” consistono nella possibilità di estingue i debiti con il solo versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento, nonché delle eventuali spese per procedure esecutive.
Pertanto, la cd. rottamazione quater si presenta di particolare interesse in ragione della ancora maggiore convenienza rispetto alla rottamazione ter. In questo caso, infatti, sono stralciati non solo le sanzioni e le somme aggiuntive, ma anche gli interessi di qualsiasi natura e gli aggi di riscossione.

Ricordando che, a mente di quanto previsto dalla norma, sono rottamabili i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 e sino al 30 giugno 2022, veniamo ora al punto oggetto del presente intervento.

Innanzitutto, è necessario ricordare che – come evidenziato da subito dalle pagine di questo giornale – non necessariamente l’istanza di rottamazione deve essere unica. È infatti possibile frazionare l’operazione in più istanze di rottamazione; a ciascuna di essa viene attribuito un singolo protocollo, oggetto di separato riscontro da parte dell’agente della riscossione.

Ciò consente di porre in essere tutta una serie di scelte, legittime, che minimizzano il rischio in capo al contribuente di decadere dal beneficio in caso di mancato pagamento, e di questo si è già detto in precedenza.

I vantaggi del “frazionamento” della rottamazione, tuttavia, non si limitano ad una limitazione del rischio. Infatti, nel caso in cui siano presenti cartelle riferibili a sole sanzioni tributarie, quali, ad esempio, sanzioni ex articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, oppure articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, relative a tardivi versamenti, accedere alla rottamazione diviene di interesse primario, posto che le sanzioni saranno interamente cancellate ed il contribuente potrà “chiudere i conti con il fisco” con il solo versamento dei diritti di notifica della cartella, più il rimborso di eventuali spese relative a procedure esecutive già avviate.

Come noto, i tempi della rottamazione sono i seguenti:

  • presentazione di istanza entro il 30 aprile 2023;
  • risposta da parte dell’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2023;
  • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2023, pari al 10% delle somme complessivamente dovute;
  • versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023, sempre pari al 10% delle somme dovute;
  • versamento del residuo, in rate, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.

Il rischio, nel caso di mancato pagamento, è quello della decadenza dai benefici. Se ciò accade, tutto il debito iniziale riemerge, e vengono solo riconosciuti, a titolo di “acconto” sull’ammontare complessivamente dovuto, i versamenti effettuati fino a quel momento.

Ebbene, guardando alle cartelle di sole sanzioni, ciò deve portare a riflettere. Se tali cartelle, infatti, vengono portate in rottamazione congiuntamente ad altre per le quali vi sia presenza di capitale da versare, laddove il contribuente non riesca ad ottemperare nei termini, il tutto riemergerà allo stato iniziale, annullando, per il caso delle sanzioni, la possibilità di chiudere la posizione pressoché a costo zero.

Ecco perché è sempre opportuno presentare una distinta istanza di rottamazione che contenga esclusivamente cartelle da sanzioni, e prevedere per tale istanza il versamento in rata unica, alla luce dell’esiguo ammontare dovuto. Operando in questo modo, si pone in sicurezza l’esito della rottamazione delle cartelle da sole sanzioni, a prescindere dall’esito delle eventuali ulteriori istanze presentate, di ammontare presumibilmente anche più importante e, come tali, a maggior rischio di decadenza per mancato versamento.