Cessione crediti: senza registrazione bonus acquisti tagliati fuori

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il “bonus acquisti” è orfano di un vero e proprio regime transitorio. In assenza di registrazione del contratto preliminare, per le agevolazioni di cui agli articoli 16 bis, comma 3, del TUIR e 16, comma, 1-septies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, l’entrata in vigore del Decreto “blocca crediti” suona come una condanna.

Con l’articolo 2 del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, è stato introdotto, senza alcun preavviso, il divieto per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio. Il divieto, fra gli altri, si applica anche al bonus acquisti ordinario e di case antisismiche, salvo che, in relazione ai predetti acquisti, alla data del 17 febbraio 2023 risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero sia stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile oggetto di agevolazione.

A differenza delle altre detrazioni per le quali è esercitabile l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito, ove rileva la data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per i bonus acquisti assume esclusiva rilevanza la data di effettiva registrazione del contratto preliminare o quella di stipula del contratto definitivo. Con riferimento al contratto preliminare, in particolare, la verifica deve essere eseguita senza che assuma alcuna rilevanza il termine di trenta giorni concesso per l’espletamento dell’adempimento. Accade pertanto che saranno esclusi dalle opzioni di trasferimento del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio anche tutti i contratti preliminari di compravendita immobiliare effettivamente sottoscritti nei trenta giorni che precedono la dead line per i quali, alla data del 17 febbraio del 2023, non si sia proceduto alla registrazione.

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, come recentemente modificato dal Decreto Semplificazioni, la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell’atto, se formato in Italia, ovvero sessanta giorni, se formato all’estero. Da questo punto di vista il contratto preliminare di compravendita immobiliare, sia se soggetto ad imposta sul valore aggiunto che ad imposta di registro, può essere registrato entro i termini appena illustrati. In entrambe le fattispecie si tratta di un atto soggetto a registrazione in termine fisso, anche quando formato per scrittura privata non autenticata o mediante corrispondenza.

Urge, pertanto, una modifica normativa. Non è concepibile escludere dall’agevolazione coloro che, ai fini della registrazione, abbiano fatto affidamento ad un termine previsto dalla stessa Legge. Benché il riferimento all’effettiva registrazione non sia un concetto del tutto nuovo nel campo degli interventi di recupero edilizio, costituendo il titolo con il quale il promissario acquirente (Circolare n. 121 del 1998, Risoluzione n. 38 del 2008) normalmente accede alle detrazioni edilizie, nel caso di specie la modifica in corsa, a fronte di un legittimo termine per addivenire alla registrazione del contratto preliminare, esclude senza preavviso, e in maniera del tutto casuale, soggetti che avrebbero avuto diritto all’esercizio delle opzioni di trasferimento.

Sotto tale profilo, facendo affidamento alle disposizioni di registrazione degli atti soggetti a termine fisso, sarebbe sufficiente ammettere al regime transitorio, non solo i contratti effettivamente registrati all’entrata in vigore della limitazione, ma anche quelli che, formati antecedentemente al 17 febbraio 2023 (condizione certificata con il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), verranno registrati entro la data di conversione del Decreto Legge. Una piccola eccezione, solo per questa categoria di bonus, ampiamente giustificata dall’infelice scelta adottata dal Legislatore.

Senza modifica normativa gli effetti saranno tutt’altro che irrilevanti. Non solo per i singoli beneficiari, che vedranno scomparire la possibilità di monetizzazione immediata del credito, ma soprattutto per le imprese di costruzione e recupero edilizio che, nel frattempo, abbiamo avviato interventi rilevanti ai sensi degli articoli 16 bis, comma 3, del TUIR e 16, comma, 1-septies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, consapevoli delle opportunità commerciali che i bonus acquisti avrebbero offerto loro.