Riflessi previdenziali dello stralcio dei ruoli fino a mille euro

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Come noto, l’articolo 1, commi 222-230, della Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) prevede lo stralcio automatico dei debiti di importo fino a 1.000 euro. Gli effetti di tale misura devono essere attentamente valutati dai potenziali beneficiari, laddove ad essere stralciati siano versamenti di carattere previdenziale. Sul punto è intervenuta la Direzione Centrale Entrate dell’INPS, che ha chiesto il supporto del CNDCEC per la diffusione agli iscritti delle dovute informazioni.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022, sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, idebiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Il citato termine del 31 marzo è stato oggetto di proroga al 30 aprile 2023, ad opera del DL Milleproroghe.

Lo stralcio avviene in via automatica, ovvero senza che venga posto alcun adempimento a carico del contribuente. Ne consegue che, se da un lato il contribuente nulla deve comunicare al fine di beneficiare dello stralcio, dall’altro lato il contribuente stesso non ha modo di impedire che i debiti rientranti nel perimetro della misura vengano cancellati, salvo che non proceda al pagamento prima dello stralcio stesso, con effetti non di poco conto in ambito previdenziale, in ragione dei riflessi in termini pensionistici che discendono dalla presenza di versamenti omessi.

Detto in termini più semplici, il fatto che ad essere stralciato sia un debito INPS, comporta l’insorgenza di un “vuoto” nei versamenti, le cui conseguenze devono essere attentamente valutate.

Per tale ragione, la Direzione Generale Entrate INPS ha inteso puntualizzare tali conseguenze, invitando il CNDCEC a dare massima diffusione alle informazioni rese, con l’informativa numero 31 del 7 marzo 2023.

In premessa viene ricordato che, nelle more dell’annullamento automatico, ai sensi del comma 223 dell’articolo 1 della legge di bilancio, è disposta la sospensione da parte di Ade-R della riscossione dei debiti oggetto di stralcio, ma resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare comunque il pagamento delle somme dovute, che in tal caso saranno acquisite a titolo definitivo.

La possibilità di effettuare il pagamento delle somme, peraltro, rappresenta una assoluta novità rispetto al passato. Infatti, in occasione della precedente misura introdotta dal D.L. 119/2018, la norma non aveva lasciato spazio alla possibilità di un versamento volontario da imputarsi al debito stralciabile. Sul punto, l’articolo 4 del citato D.L., al comma 2, aveva disposto che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restassero definitivamente acquisite, ma altresì che le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto venissero imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, venissero rimborsate.

In sintesi, con la “pace fiscale ter”, i debiti previdenziali oggetto di stralcio automatico non potevano comunque essere onorati, e di conseguenza venivano sempre cancellati, generando il “vuoto” contributivo. Diversamente, ora, è possibile procedere al versamento, prima che intervenga lo stralcio.

Al fine di valutare quale sia il comportamento più conveniente, dato che se il debito viene stralciato non sarà più possibile alimentare la posizione assicurativa per il periodo oggetto di “vuoto”, è opportuna un’attenta riflessione.

La questione interessa sia gli iscritti Ago Artigiani e Commercianti, che i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, ma anche, in via indiretta, i collaboratori iscritti alla medesima Gestione Separata. Infatti, se il committente si giova dello stralcio, anche l’eventuale somma posta a carico del collaboratore (ovvero, 1/3) non sarà accreditata a favore di quest’ultimo, posto che per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Ancora più attenzione dovranno porre gli iscritti alla gestione INPS dei lavoratori autonomi agricoli, posto che per questi ultimi il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo, pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.

In conclusione, risulta di tutta evidenza l’opportunità di verificare con attenzione se sussistono debiti che potrebbero beneficiare dello stralcio, e valutare se non sia opportuno affrettarsi nel versamento delle somme dovute, al fine di evitare la cancellazione del debito stesso, con le conseguenze sovra richiamate. Quanto sopra, va sottolineato, vale in particolar modo per i lavoratori autonomi agricoli, che si vedrebbero non accreditato un anno intero di contribuzione, anche in presenza di versamenti almeno in parte effettuati.