Malattia o infortunio del commercialista: sospensione con regole rigide

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con la Risposta n. 248 del 2023 l’Amministrazione finanziaria interviene sul tema della sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di sua malattia o infortunio. Con una trattazione articolata l’Agenzia delle entrate porta in rassegna tutte le disposizioni recentemente introdotte dalla Legge 234 del 2021.

Dopo anni di battaglie in tal senso, l’articolo 1, commi da 928 a 944, ha codificato i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista iscritto agli albi professionali in caso di malattia o in casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate all’esercizio dell’attività professionale.

Il pacchetto di disposizioni, in particolare, si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare e purché copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza della malattia o dell’infortunio, siano consegnati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), agli uffici della pubblica amministrazione interessati.

Tale misura si articola in due rami: il primo dedicato alle responsabilità del cliente e del professionista, il secondo connesso alla conseguente sospensione dei termini.

Dal primo punto di vista, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità può imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione, purché perentorio, per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Dal secondo punto di vista la normativa dispone che, in caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni, i termini relativi agli adempimenti previsti nei sessanta giorni successivi al verificarsi della malattia o dell’infortunio siano sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari e fino a trenta giorni successivi le dimissioni dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.

Lo stesso accade in caso di parto prematuro della libera professionista e di interruzione della gravidanza intervenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa. Nel primo caso, al verificarsi dell’evento, i termini relativi agli adempimenti tributari la cui scadenza è prevista nei sessanta giorni successivi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto e fino al trentesimo giorno successivo. Nel secondo caso i medesimi termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza. In entrambi i casi sarà onere della professionista certificare l’evento all’Amministrazione competente.

Orbene, secondo l’Amministrazione finanziaria la sospensione dei termini opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza «nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento», sul presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto a cui affidare l’incarico. L’indicazione dei sessanta giorni, inoltre, costituisce un ”limite massimo”, sicché, qualora la degenza ospedaliera o il periodo di cure domiciliari consti in un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo, ovvero dal ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari alla loro conclusione.

Esemplificando, ¬in caso di infortunio verificatosi l’11 giugno 2022, le cui cure si siano completate in data 26 ottobre 2022, saranno sospesi tutti gli adempimenti con scadenza fino al 10 agosto 2022 (sessanta giorni dall’11 giugno 2022), con obbligo ad adempiere entro il 26 novembre 2022 (31° giorno dal 26 ottobre 2022).

L’Agenzia, inoltre, chiarisce che la sospensione opera a partire dalla data di scadenza dell’adempimento,¬ che deve cadere nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari, e dura fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari (ad esempio, ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari il giorno 11 giugno e dimissioni/conclusione cure 31 luglio: sono sospesi solo gli adempimenti con scadenza dall’11 giugno al 31 luglio). Di conseguenza gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo al termine del periodo di sospensione (tornando all’esempio entro il 31 agosto). Sotto tale profilo, pertanto, la disciplina in commento non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari.

Con riferimento al profilo procedurale l’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano del periodo straordinario di sospensione rappresenta, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto. Quanto al mandato la data certa non è necessaria, benché auspicabile. Resta onere del professionista e del suo cliente fornire la prova, anche con altri mezzi, della preesistenza del mandato professionale.