Dall’Agenzia ulteriori chiarimenti in tema di “tregua fiscale”

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Facendo seguito alle Circolari nn. 1/E e 2/E del 2023, l’Amministrazione finanziaria integra la propria letteratura con ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Agli esclusi dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159), il cui piano di dilazione risultava decaduto al 1° gennaio 2023, ma il rispettivo debito non ancora affidato all’Agente della riscossione alla data del 30 giugno 2022, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Da un lato, per poter beneficiare della definizione agevolata, è necessario che al 1° gennaio 2023 non si sia verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall’altro, per godere della rottamazione-quater, è indispensabile che il debito risulti affidato all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022. Nel mezzo gli esodati da qualsivoglia definizione agevolata in tema di omessi versamenti, costretti al pagamento integrale, secondo le sanzioni e le tempistiche ordinarie.

In merito alla regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) l’Amministrazione finanziaria ricalca, solo in parte, i chiarimenti forniti, in un contesto del tutto equiparabile, con la Circolare n. 11/E del 2019. Sul presupposto che la rimozione di tutte le infrazioni, irregolarità o inosservanze va effettuata entro il termine di versamento della seconda rata delle somme dovute (31 marzo 2024) e che la rimozione delle violazioni formali non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7), in assenza di una specifica disposizione che elenchi le fattispecie esonerate dalla regolarizzazione (presente invece sul Provvedimento che disciplinò la regolarizzazione di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n. 119 del 2018), l’Amministrazione finanziaria si limita ad affermare che la rilevanza della violazione formale non è un indice dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. Pertanto la scelta di quali violazioni debbano essere regolarizzate, e quali no, resta tutta a carico del contribuente. L’elencazione esemplificativa e non esaustiva delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria di cui alla citata Circolare 11/E del 2019, oggi, più che nel passato, ha un valore meramente indicativo.

Sempre in tema di violazioni formali, ma con riferimento alle violazioni collegate alla fatturazione elettronica e del Fisco digitale, l’Amministrazione finanziaria conferma come siano regolarizzabili sia l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza che l’omesso invio di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.

Invece non costituisce una violazione formale, ma meramente formale, l’errata indicazione in fattura del codice “natura”.

In merito al ravvedimento speciale di cui ai commi da 174 a 178, questo risulterà applicabile anche alle violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973, come quelle previste in tema di canoni di locazione ai fini della determinazione dei redditi fondiari, benché queste siano oggetto di una forma automatizzata di accertamento tributario. Le uniche procedure incompatibili con il ravvedimento speciale sono quelle eseguite ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972.

Inoltre possono ricadere nell’ambito del ravvedimento speciale, ma fino al ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo medesimo (la mera richiesta documentale non costituisce un impedimento), le violazioni rilevabili in sede di controllo formale di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Le comunicazioni di irregolarità conseguenti al controllo formale, in quanto tali, non possono accedere ad alcuna delle sanatorie previste dalla “tregua fiscale”.

Con riferimento alla definizione degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) sono esclusi dalla definizione gli atti di contestazione di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo 472 del 1997, che prevedono l’irrogazione di sole sanzioni, in quanto non espressamente previsti. Con riferimento alla definizione dei processi verbali di constatazione, rilevando esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata è possibile anche se la presentazione domanda di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 218 del 1997 avviene oltre il 31 marzo 2023, purché sia successivamente sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento.

Passando alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente, nemmeno ai fini della procedura di definizione agevolata. Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, in tale ipotesi il contribuente può definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Con riferimento all’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile che il/i socio/i e la società procedano autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. Resta del tutto irrilevante l’eventuale riunione di più giudizi, posto che, di regola, va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato. Nel caso del ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice, la definizione può comportare l’estinzione solo “parziale” del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.