Si avvicina la scadenza del 31 marzo, termine ultimo per aderire (salvo proroghe dell’ultimo minuto) alla sanatoria delle irregolarità formali. Tale sanatoria può risultare particolarmente utile al fine di “sistemare” tutte quelle problematiche che si riferiscono a fatture elettroniche trasmesse tardivamente, con riferimento alle quali sono state trasmesse numerose lettere di compliance nei giorni scorsi. Di seguito la procedura da seguire, e i chiarimenti recentemente forniti con la Circolare 6/E del 20 marzo 2023.
Si ipotizzi il caso di un contribuente che ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance che si riferisce all’invio effettuato in ritardo di una serie di fatture nel 2021, per le quali, tuttavia, l’IVA è sempre stata correttamente liquidata e versata.
È bene ricordare che la trasmissione delle e-fatture oltre i termini previsti dalla norma può costituire violazione sostanziale o formale. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla Circolare 6/E del 20 marzo 2023 (punto 2.2) la violazione è formale nel caso in cui ricorra il caso di “fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta”, come qui ipotizzato.
Trattandosi di violazioni compiute nel 2021 è certamente possibile ricorrere alla cd. regolarizzazione delle irregolarità formali, normata dall’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197– “Tregua fiscale”).
La sanatoria delle irregolarità formali prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Come richiamato dalla citata circolare 6/E/2023, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili «…le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo» (cd. violazioni meramente formali). Viceversa, sono formali le “…violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cd “violazioni sostanziali” (cfr. circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 2).
Nel caso descritto, come si è detto, ci si trova dinnanzi a violazioni formali, compiute tutte entro il termine “di copertura” previsto dalla sanatoria. Conseguentemente, con il versamento di un totale di 200 euro per l’anno 2021 potranno essere sanate tutte le violazioni rilevate.
Dal punto di vista operativo, il perfezionamento della sanatoria avviene mediante Il versamento delle somme dovute in due rate di pari importo da pagare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in rata unica entro il 31 marzo 2023; la norma, altresì, prevede che le irregolarità debbano essere rimosse entro il 31 marzo 2024.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ovvero la rimozione delle irregolarità, nel caso di tardivo invio di e-fatture in realtà non vi è alcuna irregolarità da rimuovere, posto che le fatture sono già state tutte trasmesse, seppure in ritardo. Ciò non preclude assolutamente la possibilità di avvalersi della sanatoria, posto che, come ricordato nella già citata circolare 6/E (punto 6.1): “Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 0027629/2023 del 30 gennaio 2023, al punto 2.7 (parimenti al provvedimento prot. n. 62274/2019 del 15 marzo 2019, punto 2.8.) dispone che «La rimozione [delle violazioni formali ndr.] non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale». Con la circolare n. 11/E del 2019, paragrafo 4.3, è stato chiarito che il provvedimento fa riferimento ai “casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione”, principio che può ritenersi confermato anche per la definizione disposta dai commi da 166 a 173 della legge di bilancio 2023”.
In sintesi, i passaggi da effettuare sono esclusivamente i seguenti:
- versamento dei 200 euro entro il 31 marzo 2023, o quanto meno versamento del 50% della somma (ovvero 100 euro) entro tale data, ma in tal caso la validità della sanatoria potrebbe venire meno laddove ci si dimenticasse di versare la seconda rata nel 2024. Vista l’esiguo ammontare dovuto, si consiglia pertanto di procedere in rata unica;
- al fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate proceda ulteriormente, si consiglia – a versamento avvenuto – di comunicare l’avvenuta regolarizzazione, utilizzando il canale CIVIS o gli ulteriori canali indicati nella comunicazione di compliance.
Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo stabilito dalla Risoluzione 6/E del 14 febbraio 2023: TF44” – “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI”.
Le regole di compilazione del modello di versamento sono le seguenti: sezione ERARIO, importi a debito versati (200 euro, o 100 nel caso di versamento in due rate), anno di riferimento 2021, ovvero l’anno d’imposta in cui sono state commesse le violazioni. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.