Il Governo indica la strada da seguire per uscire dal guado. Dalla riformulazione degli emendamenti presentati in sede di conversione del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 emergono importanti indicazioni per lo sblocco del mercato dei crediti. Forse mai come questa le modifiche in discussione potrebbero apportare gli effetti sperati.
Confermando l’impianto normativo, è intenzione dell’esecutivo escludere dal blocco delle cessioni gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, relativamente ai fabbricati danneggiati dal sisma. Il riferimento è agli interventi eseguiti nei territori colpiti da eventi sismici su immobili per i quali sia stata rilasciata la scheda AeDES o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.
Sulla medesima linea il Governo propone di ripristinare, senza soluzione di continuità, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per i soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del Decreto Legge n. 34 del 2020, ovvero gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per Onlus, ADV e APS si prevede che l’esercizio delle opzioni di trasferimento sia subordinato alla preesistenza rispetto all’avvio dei lavori o, se precedente, alla data di sostenimento delle spese, di tutti i requisiti previsti dal comma 10-bis del predetto articolo 119. Sempre per tali soggetti, inoltre, i requisiti dovranno sussistere fino alla data dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali di detrazione.
In merito agli interventi in regime di edilizia libera si propone di modificare l’articolo 2, comma 3 del Decreto Legge n. 11 del 2023 prevedendo che l’opzione di trasferimento sia salvaguardata, non solo per gli interventi i cui lavori siano già avviati, ma anche al caso in cui sia stato sottoscritto prima del 17 febbraio 2023 un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto di detrazione. In tale ultima ipotesi, nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non sia stato versato un acconto, la data di effettivo avvio dei lavori o della stipula dell’accordo vincolante potrà essere attestata dalle parti mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Sulla scia di quanto previsto per gli interventi in regime di edilizia libera, un’ulteriore proposta governativa vuole che per tutti i bonus acquisti (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR e articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63 del 2013) non assuma più alcuna rilevanza la data di registrazione del contratto preliminare o quella di stipula dell’atto definitivo. Con l’approvazione dell’emendamento il trasferimento del credito sarà assicurato se la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edili di demolizione e ricostruzione sia antecedente alla data del 17 febbraio 2023.
Con il pacchetto di emendamenti al decreto “blocca cessioni” si dovrebbe risolvere un questione emersa nei giorni immediatamente successivi alla sua entrata in vigore. Il Governo, facendo una sintesi di diversi emendamenti, propone l’assoluta irrilevanza ai fini del blocco delle cessioni della presentazione di un progetto in variante rispetto alla Cila o altro titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento. Di pari per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale non assumerà alcuna rilevanza l’eventuale assunzione di una nuova delibera assembleare di approvazione di detta variante. In questo modo, pertanto, viene messa la parola fine al “rischio variante”, ovvero l’eventualità che le spese sostenute a seguito della presentazione di una modifica progettuale potessero rimanere escluse dalle possibilità di cessione del credito e sconto in fattura.
In attesa di conoscere le regole di attuazione dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 176 del 2022 in tema di utilizzo decennale dei crediti d’imposta da Superbonus, che il Governo vuole estendere ai crediti d’imposta di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio (interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche) e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2023 (Sisma-bonus ordinario) derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, sono state accolte tutte le proposte di interpretazione autentica avanzate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Con parere favorevole dell’esecutivo viene chiarito che per gli interventi diversi dal Superbonus la liquidazione per SAL è una facoltà, come l’inserimento delle spese sostenute per il rilascio di conformità nell’asseverazione di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati. Inoltre, in merito alla SOA, l’emendamento chiarisce che la soglia di 516.000 euro vada calcolata avendo riguardo a ciascun singolo contratto di appalto e a ciascun singolo contratto di subappalto. La SOA è sempre esclusa per tutti i bonus acquisti.
Con tale emendamento, in particolare, si concede la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012 alle omissioni inerenti la presentazione nei termini dell’asseverazione sismica ante intervento, il denominato “Allegato B”. A tal fine la prima dichiarazione utile entro la quale procedere alla regolarizzazione dovrà intendersi il termine di trasmissione della prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto alla detrazione della prima quota costante di agevolazione. In caso di trasferimento del credito ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, invece, la remissione in bonis dovrà perfezionarsi entro la data di presentazione di esercizio dell’opzione.