Il comma 5 dell’articolo 2477 del codice civile, in riferimento alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, dispone che “se l’assemblea non provvede, (…) provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.
Preliminarmente va evidenziato che dal dato letterale della norma emerge la non sussistenza della possibilità di un’iniziativa autonoma da parte del tribunale in caso di inerzia dell’assemblea (in tal senso si è espresso anche il CNDCEC nella circolare n. 17/IR del 14/4/2010). È necessaria la richiesta di un soggetto interessato, ovvero la segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
Inoltre, l’intervento esterno del Tribunale è consentito solo in caso di obbligo di nomina per il superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c. (v. infra). Non è ammesso, invece, nelle altre due ipotesi previste dalle lettere a) e b) della prefata norma, vale a dire quando la società è obbligata alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando controlla una società obbligata alla revisione dei conti.
In ordine ai soggetti interessati, la citata circolare del CNDCEC richiama i soci e gli amministratori della società, anche individualmente considerati, nonché i creditori della società, i quali potrebbero avere interesse a richiedere la nomina dell’organo di controllo quale presidio del patrimonio sociale che rappresenta uno degli elementi di garanzia delle loro posizioni creditorie.
Il Conservatore può procedere alla segnalazione sulla base dei bilanci, dei quali attraverso il deposito, ha la disponibilità. Infatti, tutti e tre parametri dimensionali fissati dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 c.c., sono desumibili da tali documenti.
Ricordiamo che la disposizione richiamata impone la nomina quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ULA).
Si consideri che tutti e tre i limiti emergono dal bilancio. Infatti, i valori dell’attivo e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) emergono dal prospetto contabile, il dato relativo ai dipendenti, ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 15), c.c. è riportato in nota integrativa. Stante il richiamo del comma 4 dell’articolo 2435-bis c.c., il valore dev’essere fornito anche in ipotesi di bilancio in forma abbreviata.
Si badi che il Tribunale, in caso di intervento, provvede direttamente ed autonomamente alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; viene di fatto sottratto tale potere all’assemblea. Inoltre, considerato che il compenso è stabilito al momento della nomina, si può ritenere che l’autorità adita provveda anche alla fissazione dello stesso.
Il Giudice chiamato a sostituirsi all’inerte organo assembleare, nella propria scelta, naturalmente, dovrà conformarsi alle previsioni statutarie.
Ne consegue che qualora lo statuto contenga puntuali indicazioni afferenti alla nomina, non avrà potere discrezionale. Nei casi in cui, invece, dal testo dell’accordo sociale emergano possibilità di scelta (ad esempio tra organo monocratico o collegiale), l’Autorità giudiziaria avrà anche l’incombenza di come declinare il controllo nell’ipotesi sottoposta al suo vaglio.
Ricordiamo, infatti, che, secondo l’orientamento della dottrina prevalente, compatibilmente con le indicazioni statutarie, è possibile configurare tre ipotesi:
- nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un Revisore (con funzione di revisione legale).
- nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.
- nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).