In salvo le agevolazioni fiscali in caso omesso deposito dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. Nessuna limitazione allo sconto in fattura e cessione del credito per i “bonus acquisti” connessi ad interventi avviati prima del 17 febbraio 2023. Stravolte le condizioni per accedere alle principali agevolazioni in tema di recupero sismico degli edifici.
Entrambe le novità sono la diretta conseguenza degli emendamenti approvati alla Camera dei Deputati in sede di conversione del Decreto Legge n. 11 del 2023. In linea generale, con riferimento a tutti gli interventi rilevanti ai fini del Sisma-bonus di cui all’articolo 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013 e all’articolo 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 2020, con norma di interpretazione autentica, quindi con valenza retroattiva, viene chiarito che la violazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, consistente nell’omesso o intempestivo deposito dell’asseverazione di classificazione di rischio sismico dell’edificio (precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato), è regolarizzabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16 del 2012.
La regolarizzazione è possibile a condizioni migliorative rispetto alle ordinarie disposizioni sul tema. A differenza di quanto previsto dal predetto articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 16 del 2012, secondo il quale, fra le altre condizioni da soddisfare, la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, nel caso dell’omessa presentazione dell’Allegato b, rilevante ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2013 e all’articolo 119, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 2020, la prima dichiarazione utile deve intendersi quella nella quale deve essere indicata la prima quota costante di agevolazione. Scadenza anticipata solo in caso di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ove la remissione in bonis deve perfezionarsi con il deposito dell’allegato b, ed il soddisfacimento di tutte le altre condizioni previste dalla norma, entro la data di trasmissione della comunicazione di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020.
Inutile evidenziare l’importanza di tale norma di interpretazione autentica. A differenza della certificazione Enea connessa agli interventi di efficientemente energetico, la cui applicazione dell’istituto della remissione in bonis è stata avallata, sia dalla prassi (Circolare n. 19/E del 2020) che dalla giurisprudenza (Cass. n. 34151 del 2022), nel caso dell’Allegato B l’Amministrazione finanziaria ha sempre negato la possibilità di applicare tale istituto, senza alcuna alternativa. Pur non rilevandosi reali differenze rispetto all’asseverazione energetica, essendo entrambe le asseverazioni degli adempimenti di natura formale previsti a pena di decadenza per l’ottenimento di specifici benefici fiscali, secondo l’Agenzia delle entrate l’asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo o, per i soli titoli abilitativi richiesti dopo il 16 gennaio 2020 (come previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24), prima dell’inizio del lavori, costituisce un requisito indispensabile, per natura insanabile a posteriori, nemmeno con la remissione in bonis.
Ora questo problema, almeno per gli interventi i cui termini non sono spirati, verrà del tutto meno. Indipendentemente dall’avvio dei lavori, la norma di interpretazione autentica potrà trovare applicazione a partire dalle agevolazioni rilevanti, in relazione al momento di sostenimento della spesa, nel periodo d’imposta 2022. Per tali detrazioni, infatti, la prima quota costante di agevolazione dovrà essere indicata nel modello Redditi 2023, il cui termine di trasmissione, previsto al 30 novembre 2023, è ancora pendente.
Buone notizie anche per il futuro. Con il medesimo pacchetto di emendamenti è stato disposto che il congelamento delle cessioni previsto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto n. 11 del 2023 non si applichi ai bonus previsti in caso di acquisto di unità immobiliari oggetto di interventi di recupero edilizio, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2023, la cui richiesta del titolo abilitativo l’esecuzione degli interventi sia antecedente al 17 febbraio 2023. Con l’entrata in vigore della Legge di conversione verrà meno, pertanto, il riferimento alla data di registrazione del contratto preliminare ovvero del contratto definitivo di compravendita dell’unità immobiliare, parametro erroneamente individuato per assicurare una serena transizione.