Controversie pendenti, tempi e regole di definizione. Prima il pagamento, poi la domanda

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con il mese di aprile si apre definitivamente, superate le remore connesse alla formulazione normativa poco chiara, la stagione delle definizioni agevolate delle controversie tributarie di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge n. 197 del 2022. Il 1° aprile 2023 appena trascorso, prima che fosse cancellato dalle modifiche apportate con il Decreto Legge n. 34 del 2023, era il termine a decorrere dal quale si sarebbe potuto procedere al pagamento delle somme dovute, o della prima rata, funzionale alla presentazione della domanda di definizione. Ora è cambiato il calendario e il predetto termine è venuto meno.

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di definizione di cui all’articolo 1, comma 195, della Legge n. 197 del 2022 e con il pagamento, entro il 30 settembre 2023, degli importi dovuti ai sensi dei precedenti commi da 186 a 191, secondo il termine recentemente prorogato dall’articolo 20 del Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34. Solo nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro, è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

Viene meno, pertanto, il riferimento al 1° aprile 2023, come cambia il complessivo orizzonte temporale della definizione agevolata. L’ultimo decreto legge in materia, nello specifico, sostituisce la precedente formulazione dedicata al perfezionamento della definizione secondo la quale il pagamento rateale poteva avvenire, sempre in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, ma “con decorrenza dal 1° aprile 2023” e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

Orbene, per addivenire al perfezionamento della definizione in commento è necessario dapprima procedere al pagamento delle somme dovute, o della prima rata ove risulta possibile procedere con la rateazione, senza possibilità di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Infatti secondo le istruzioni ministeriali al modello di definizione le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il 30 settembre 2023 e comunque prima della presentazione della domanda. Quest’ultima prevede che sia in essa indicato l’importo versato per la definizione, o la prima rata, e la data in cui è stato effettuato il versamento dell’importo netto dovuto.

Di conseguenza il perfezionamento della definizione è soggetto ad una specifica cronologia di eventi. Prima il versamento, poi l’istanza di definizione. In particolare si dovrà procedere a tanti versamenti e tante istanze quanti sono gli atti oggetto di definizione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 195, della Legge n. 197 del 2022, infatti, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento, ove per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Almeno fino a quando la piattaforma presente nell’area riservata del sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria non sarà operativa la domanda dovrà essere presentata mediante l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio, sia direttamente a cura del contribuente che mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Quando il canale telematico sarà operativo, non saranno più ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

Una particolarità. Benché la procedura di definizione sia strettamente connessa alla controversia tributaria pendente che viene definita, in fase di definizione nessun potere viene automaticamente riconosciuto al difensore nominato in ragione del mandato conferito in calce al ricorso introduttivo. Da altro punto di vista, tuttavia, il difensore è il soggetto al quale viene notificato l’eventuale provvedimento di diniego. Ai sensi dell’articolo 1, comma 220, della Legge n. 197 del 2022, l’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.