Viene semplificata la procedura di presentazione della domanda necessaria alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Confermata la presentazione mediante il portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in area pubblica o in area privata, non sarà più necessario riportare manualmente gli estremi dei carichi che si intendono rottamare. Con il nuovo software basterà un click.
Si tratta di una rottamazione-quater a formazione progressiva. Dopo aver atteso alcune settimane dall’entrata in vigore della disposizione normativa per conoscere le modalità di acquisizione del prospetto informativo riportante i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197 del 2022, fondamentale per il perfezionamento di una consapevole definizione, arriva solo ora la possibilità di riportare automaticamente nell’istanza di definizione, previa selezione, i singoli carichi rottamabili.
Si tratta di una semplificazione di non poco conto. Considerando che gli esiti della domanda di rottamazione si conosceranno quando lo sportello di presentazione sarà chiuso da quasi due mesi, tale modalità semplificata di presentazione consentirà ai contribuenti di evitare errori, non solo materiali. Come nel prospetto informativo, sarà il software ad individuare i carichi effettivamente rottamabili, sollevando il contribuente da valutazioni ad alto rischio.
Da questo punto rivista non è possibile ignorare come, in molti casi, il sistema informativo dell’Agenzia Entrate Riscossione sia andato in tilt.
Dall’analisi della situazione debitoria, spulciando fra i documenti “saldati”, non di rado è possibile individuare cartelle di pagamento effettivamente dovute, erroneamente riportate in tale sezione, ad esempio, perché ricomprese in precedenti tentativi di rottamazione, poi andati a male. Tali ritardi ed errori nell’aggiornamento del sistema informativo possono indurre i contribuenti a ignorare i documenti potenzialmente rottamabili, con aggravio di costi e, in determinati casi, di procedure esecutive.
La rottamazione quater per molti contribuenti rappresenta l’ultima possibilità per rateizzare le somme iscritte a ruolo ricomprese in piani di rateazione oggetto di decadenza per, quindi, evitare le conseguenze negative di procedure esecutive e cautelari. Ai sensi dell’articolo 1, comma 240, dell’ultima manovra finanziaria, con la presentazione dell’istanza di definizione non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, non possono essere avviate nuove procedure esecutive, nonché non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. La rottamazione-quater, pertanto, è l’ultima occasione utile per aggirare le limitazioni, variabili a seconda del momento di presentazione della richiesta di rateazione oggetto di decadenza, previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Per il resto le regole non cambiano. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197 del 2022, inderogabilmente entro il 30 aprile 2023, sarà possibile presentare la domanda di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La definizione, possibile anche per i carichi ricompresi in precedenti piani di definizione agevolata e in piani di rateazione, in corso o già decaduti al momento della presentazione della domanda, consentirà ai contribuenti l’estinzione dei debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, maggiorazioni e interessi di mora. Per la definizione sarà sufficiente versare le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Nella presentazione dell’istanza è necessario considerare che sia il prospetto informativo che il sistema informatico consentono la rottamazione di carichi fino a mille euro affidati all’agente della riscossione, benché gli stessi siano stralciabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 222 a 230, della Legge n. 197 del 2022. Non si tratta di un errore. L’automatico annullamento previsto da quest’ultima procedura di definizione avrà efficacia solo il 30 aprile 2023, ovvero l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di rottamazione-quater. Almeno fino a tale data i carichi sono effettivamente dovuti e, pertanto, risulteranno come tali nei prospetti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Non c’è comunque il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute. Qualora, per eccesso di zero e cautela, i carichi inferiori vengano ricompresi nella definizione dei ruoli, l’Amministrazione finanziaria terrà conto dell’annullamento venutosi a determinare e, nella comunicazione delle somme dovute che verrà inviata al contribuente entro il 30 giugno 2023, eliminerà i debiti residui inferiori a mille euro oggetto di stralcio.