Rottamazione-quater, per l’Ader istanza al 30 aprile 2023

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

In tema di Rottamazione-quater c’è un’incongruenza che induce alla prudenza. Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate riscossione, sia nella sezione informativa che nelle FAQ, campeggia la data del 30 aprile 2023 quale termine ultimo per la trasmissione dell’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questo nonostante il 30 aprile 2023, termine previsto dall’articolo 1, comma 235, della Legge n. 197 del 2022, cada di domenica e il seguente lunedì 1° maggio sia festa nazionale.

Chiariamo il punto. Non si tratta di un problema giuridico, ma di opportunità. L’articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede espressamente che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Principio che, applicato al caso in commento, determina lo slittamento del termine di decadenza per la trasmissione dell’istanza per la Rottamazione-quater al 2 maggio 2023.

Per dovere di cronaca le incongruenze sono due. Anche l’Agenzia delle entrate, nella Circolare n. 2/E del 2023, ribadisce come sia onere del debitore presentare, entro il 30 aprile 2023 (con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall’agente della riscossione sul proprio sito internet) la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla stessa definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo diciotto) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. Anche in questo caso, come per l’Agenzia delle entrate riscossione, nessun cenno al differimento conseguente alla scadenza del termine originario in un giorno festivo. Per Agenzia delle entrate e agente della riscossione tutto sembra essere apparentemente irrilevante.

L’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 alle procedure di definizione agevolata non costruisce una novità assoluta. Basti ricordare quanto accadde il 30 aprile 2022 con riferimento alla scadenza delle rate previste per la Rottamazione-ter e la procedura di Saldo e Stralcio. Dopotutto l’articolo 7, comma 1, lettera h) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 non potrebbe interpretarsi diversamente ove l’Amministrazione economico-finanziaria, benché la rottamazione non faccia riferimento esclusivamente ad entrate di carattere tributario, è comunque una parte in causa della complessiva procedura di definizione agevolata.

Quest’ultima norma ha trasposto nel mondo tributario un principio che trova generale applicazione in altri ambiti. In tema di prescrizione dei diritti, ai sensi dell’articolo 2963 del codice civile, se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Disposizione espressamente richiamata dall’articolo 1187 del codice civile per l’adempimento dell’obbligazioni contrattuali. Dello stesso tenore l’articolo 155 del codice di procedura civile, applicabile anche al contenzioso tributario, secondo il quale nel computo dei termini se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Orbene, è impossibile immaginare una conseguenza differente ai fini della rottamazione-quater, come è difficile ignorare la macroscopica incongruenza fra i principi generali precedentemente illustrati e le conclusioni, forse frettolose, alle quali sono pervenuti gli enti direttamente interessati. Considerando che il compito di chi riempie queste pagine non è quello di fregiarsi di una soluzione, ma di segnare una strada percorribile, tanto è sufficiente per invitare vivamente i contribuenti a concludere le procedure di presentazione delle istanze di rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023, anticipando l’invio, ove possibile, così da evitare qualsivoglia “intoppo” telematico dell’ultimo minuto. Un piccolo accorgimento di buon senso per evitare contestazioni, sicuramente infondate, e il rischio, più concreto, che la piattaforma venga dismessa il 30 aprile 2023, in barba ai principi di diritto.