Il Provvedimento del Direttore delle Entrate, protocollo numero 132123 del 2023, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 per la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui, derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, relativi agli articoli 119 e 119-ter del Decreto Legge n. 34 del 2020, nonché all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, si discosta profondamente dalla norma. Se da un lato sono venuti meno i timori rispetto all’utilizzazione parziale dei crediti scaturenti dalle comunicazioni interessate, dall’altro le regole di ripartizione allungano sensibilmente i tempi di utilizzo e creano disparità non previste dalla normativa.
L’utilizzazione in compensazione di una rata annuale di cui si compone il credito d’imposta non impedisce la ripartizione degli importi residui relativi alla medesima annualità e di quelli relativi alle restanti rate.
In particolare, la ripartizione interessa la quota residua di ciascuna rata annuale, purché relativa ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate, a seconda del caso entro il 31 ottobre 2022 e 31 marzo 2023, anche se i crediti oggetto di nuova determinazione siano stati acquisiti dal contribuente in seconda o successiva cessione. La singola rata, con esercizio di una facoltà irrevocabile può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo.
Diversamente dall’orientamento prevalente emerso nelle ore seguenti l’approvazione della norma, oggetto della ripartizione non è il complessivo credito d’imposta oggetto della comunicazione di esercizio dell’opzione, ma la singola rata, o parte di essa, di cui il credito medesimo si compone. Si ipotizzi una cessione del credito da Superbonus per complessivi 100.000 euro per spese sostenute nel 2022. Per tale credito, che si compone di quattro quote annuali di 25.000 euro ciascuna (targate rispettivamente 2023, 2024, 2025 e 2026), il cessionario, benché abbia compensato parzialmente la rata del primo anno per 10.000 euro, potrà decidere di ripartire l’importo residuo, pari a 15.000 euro, in 10 quote annuali di pari importo, ovvero di 1.500 euro, di cui la prima compensabile nel 2024.
Sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria sembra eccedere la norma che era chiamata ad attuare. L’articolo 9, comma 4, del Decreto Legge n. 176 del 2022, infatti, dispone che la ripartizione dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni interessate possa avvenire nel caso in cui i rispettivi crediti non siano stati ancora utilizzati, come se tale vincolo dovesse riguardare il complessivo credito d’imposta che scaturisce dalla singola comunicazione e, quindi, tutte le sue annualità.
Superata la predetta interpretazione restrittiva ne consegue che la libera ripartizione per singola annualità determinerà l’effetto di allungare notevolmente il periodo di utilizzazione del credito d’imposta residuo. Tornando al nostro esempio, applicando le regole previste dal provvedimento, con la ripartizione della rata relativa al 2026 vengono a generarsi dieci quote annuali di pari importo compensabili dal 2027 al 2036.
C’è un altro aspetto in cui il provvedimento si discosta dalla norma. Inizialmente limitato ai crediti d’imposta da Superbonus scaturenti dalle comunicazioni trasmesse entro il 31 ottobre 2022, con la conversione del Decreto Legge n. 11 del 2023 la facoltà è stata estesa al Sisma-bonus ordinario e agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche la cui comunicazione di esercizio dell’opzione sia stata inviata entro il 31 marzo 2023. In assenza di un regime transitorio e benché la modifica normativa non faccia un distinguo, né preveda una decorrenza differenziata, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che la ripartizione è possibile:
- per le quote residue delle rate dei crediti riferite al Superbonus degli anni 2022 e seguenti, se la comunicazione di prima cessione è stata inviata entro il 31 ottobre 2022;
- per le quote residue delle rate dei crediti riferite al Superbonus, Sisma-bonus ed eliminazione delle barriere architettoniche degli anni 2023 e seguenti, se la comunicazione di prima cessione è stata inviata entro il 31 marzo 2023.
Sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria ha forzato la mano. Prevedendo due ambiti di applicazione, per i crediti d’imposta relativi a Sisma-bonus ordinario ed eliminazione delle barriere architettoniche la ripartizione della quota 2022 viene esclusa. Di pari esclusa per il Superbonus la ripartizione delle quote residue delle rate dei crediti riferite al 2022 se la relativa comunicazione è avvenuta dopo il 31 ottobre 2022.