Bonus edilizi, tutti i segreti della Certificazione SOA

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È stata necessaria una norma di interpretazione autentica affinché l’Amministrazione finanziaria rilasciasse i propri chiarimenti in merito alla qualificazione delle imprese che effettuano gli interventi di recupero edilizio per i quali è possibile fruire delle agevolazioni fiscali. Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 2-ter del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, con la Circolare n. 10 del 20 aprile 2023 l’Agenzia delle entrate interpreta l’articolo 10-bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, disposizione istitutiva dell’obbligo di qualificazione, alla luce delle modifiche intercorse.

Più che di una raccolta di chiarimenti inediti, si tratta di un trattato riassuntivo della questione. Ormai, infatti, tutti i dubbi erano stati già chiariti dalla disposizione di interpretazione autentica prevista dall’articolo 2-ter del Decreto Legge n. 11 del 2023. Per questo motivo, alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e delle ultime modifiche legislative è possibile, finalmente, mettere la parola fine ai numerosi dubbi che hanno accompagnato gli operatori del settore negli ultimi mesi.

L’articolo 10-bis del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, con decorrenza dal 1° luglio 2023, ha disposto che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34 del 2020, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

Per il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in luogo dell’occorrente qualificazione, è sufficiente che l’impresa esecutrice abbia sottoscritto, alla medesima data dell’affidamento, un contratto finalizzato al rilascio di tale qualificazione. Terminata la fase transitoria la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione. Le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, in ragione dell’impegno assunto, saranno comunque detraibili, anche qualora l’impresa non ottenga la qualificazione SOA entro il 1° luglio 2023.

L’obbligo di qualificazione, che interessa sia la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi che l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020, è limitato all’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, valore da intendersi al netto dell’iva e calcolato avendo riguardo, singolarmente, a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

La soglia di applicazione, pertanto, non è relativa al valore del complessivo intervento, come accade per l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 43-bis, della Legge n. 234 del 2021, ma al singolo contratto di appalto o subappalto. A prescindere dal valore, invece, sono escluse dall’obbligo di qualificazione le agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari. La cosiddetta “condizione SOA” non è applicabile alla detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quella prevista dall’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2013.

Per espressa disposizione normativa le disposizioni in commento non si applicano ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore. Per tali interventi, anche per le spese sostenute successivamente al 1° luglio 2023, la “condizione SOA” non è mai richiesta. Diversamente per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, per lavori che si protraggono oltre la fine dell’anno stesso, la condizione SOA può realizzarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto, ma entro il 1° gennaio 2023, data di decorrenza delle condizioni speciali. A decorrere dal 1° luglio 2023, in ogni caso, la detrazione è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione.