La rateizzazione in 10 anni dei crediti residui da cessione o sconto in fattura e i codici tributo dedicati

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Le disposizioni introdotte con il cd. D.L. Aiuti-quater, relative alla possibilità di rateizzare i crediti residui da cessione o sconto in fattura, relativi a talune tipologie di bonus edilizi, sono operative dal 2 maggio 2023.

Come ricorderemo, l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto la possibilità di fruire i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati in dieci rate annuali di pari importo, previa comunicazione telematica da effettuarsi da parte del fornitore o del cessionario all’Agenzia delle entrate, anche per il tramite di un intermediario ex art. 3 c. 3 DPR 322/1998.

È bene ricordare che tale possibilità è concessa solo con riferimento ad alcuni crediti derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, relativi alle seguenti detrazioni spettanti per interventi edilizi:

  • Superbonus (art. 119 D.L. 34/2020)
  • Interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2020)
  • Sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013).

Le disposizioni attuative sono state dettate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 2023/132123.
Si ricorda che i crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto fattura possono essere fruiti in dieci rate annuali, di pari importo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • si deve trattare di crediti derivanti da prima cessione o da sconto in fattura; la misura si applica anche nel caso di cessioni del credito successive alla prima opzione;
  • per opzioni comunicate entro il 31 marzo 2023;
  • che si riferiscono esclusivamente alle tre fattispecie di interventi già sovra elencati.

Più nel dettaglio, la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • a) agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative – agli interventi Superbonus
  • b) agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche e Sismabonus.

La norma dispone la possibilità di ripartire in dieci rate annuali di pari importo la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta cui sopra, non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le rate decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Si sottolinea che laddove venga esercitata la facoltà qui in esame, la scelta è irrevocabile. Ogni rata annuale, così come risultante dalla nuova ripartizione, potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e l’eventuale quota residua non compensata andrà di fatto persa, non potendo essere fruita negli anni successivi, né richiesta a rimborso.
Ulteriormente, le rate così come rideterminate non potranno essere oggetto di cessione, né ulteriormente ripartite.

Dal punto di vista operativo, la comunicazione può essere effettuata attraverso la nuova funzione introdotta nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, piattaforma Cessione Crediti, “Ulteriore rateizzazione”, a partire dal 2 maggio 2023. Tramite le nuove funzionalità il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo. La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, rientranti nel perimetro della misura.

Laddove si voglia trasmettere la medesima tipologia di comunicazione a mezzo di un intermediario, si dovrà invece attendere fino al 3 luglio 2023. Per poter operare l’intermediario dovrà risultare delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale del soggetto titolare dei crediti.
A completare il quadro è infine intervenuta la Risoluzione AdE 19/E del 2 maggio 2023, con la quale sono stati definiti i codici tributo da utilizzare per l’indicazione nel modello F24 delle rate così come risultanti dopo la rimodulazione:

  • “7771” – “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7772” – “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7773” – “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.