Redditi 2023: nuove modalità espositive degli interessi passivi su mutui nel quadro RP

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra le novità da segnalare con riferimento al modello Redditi 2023 PF, vi è quella relativa alla modalità di esposizione, nel quadro RP, delle spese sostenute per interessi passivi su mutui.

Tutto trae origine dalle disposizioni relative alla “riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, in ragione delle quali, a partire dal 1° luglio 2020, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati viene riconosciuto il cd. “trattamento integrativo” (somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo).

La determinazione del trattamento integrativo è cambiata a partire dal 1° gennaio 2022: il beneficio viene riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro.

Fin qui tutto semplice; tuttavia, se il reddito complessivo, determinato in questo caso considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell’agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. “impatriati”, e considerando anche i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, allora occorre effettuare un ulteriore passaggio, ovverosia verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo RN5. Solo se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo viene riconosciuto (entro un massimo di 1.200 euro), in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente spettante è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022:

  • detrazioni per carichi di famiglia;
  • detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
  • detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  • tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (bonus edilizi, bonus mobili, ecc.)

Si noti, con riferimento agli interessi passivi per mutui, che a rilevare è la quota di detrazione riferibile a mutui stipulati fino al 31 dicembre 2021.
Ecco perché, a partire da quest’anno, l’indicazione nel modello Redditi degli interessi passivi relativi a prestiti o mutui agrari, o relativi all’acquisto o alla costruzione dell’abitazione principale, si sdoppia: da un lato gli interessi riferibili a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021 e, dall’altro lato, gli interessi riferibili ai contratti stipulati dopo tale data.

Di seguito le voci interessate e la rispettiva indicazione nel dichiarativo.

Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

Nel rigo RP7 colonna 1 dovranno essere indicati gli importi corrisposti nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”, mentre gli importi pagati nel 2022, e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione devono essere separatamente indicati al rigo RP7 colonna 2.
L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale

  • mutui stipulati entro il 31/12/2021 (righi da RP8 a RP13, codice 10);
  • mutui stipulati a partire dal 01/01/2022 (righi da RP8 a RP13, codice 46).

Interessi per prestiti o mutui agrari

  • stipulati entro il 31/12/2021 (righi da RP8 a RP13, codice 11);
  • stipulati a partire dal 01/01/2022 (righi da RP8 a RP13, codice 47).

Si presti attenzione al fatto che per data di stipula del mutuo, nel caso di accollo, subentro o rinegoziazione, deve intendersi la data di stipula originaria, bensì quella successiva riferibile ai casi summenzionati.

Esempio: mutuo prima casa, stipulato nel 2020, e oggetto di rinegoziazione nel mese di luglio 2022.

In questo caso la quota di interessi riferibili ai mesi da gennaio a giugno, e quindi riferibili ad un mutuo stipulato entro il 31 dicembre 2021, dovrà essere indicata al rigo RP7 colonna 1, mentre la quota di interessi riferibile al mutuo rinegoziato (mesi da luglio a dicembre) dovrà essere imputata al campo deputato ad accogliere gli interessi pagati per mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero rigo RP7 colonna 2, posto che in presenza di rinegoziazione per data di stipula si deve intendere quella di sottoscrizione della rinegoziazione stessa.