Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 – recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro – prosegue nel suo percorso di conversione in legge e concede, tramite un emendamento approvato in Commissione Senato, una nuova possibilità ai soggetti interessati a sanare la propria posizione previdenziale, intaccata dallo stralcio automatico dei carichi fino a mille euro.
Della questione ci siamo occupati più volte in precedenza, sia con riferimento alla cd. “tregua fiscale” prevista dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 222, legge 197/2022), sia con riferimento alla precedente “pace fiscale” di cui al D.L. 119/2018 (articolo 4), ponendo l’accento sui rischi di carattere pensionistico conseguenti allo stralcio automatico dei carichi fino a mille euro, laddove tale stralcio riguardi versamenti di carattere previdenziale.
Sul punto era intervenuta anche la Direzione Centrale Entrate dell’INPS, ricordando che l’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, così come previsto dalla L. 197/2022, avviene in automatico e che da tale annullamento consegue l’insorgere di un “vuoto” nei versamenti, che poteva essere superato procedendo al versamento spontaneo delle somme potenzialmente stralciabili prima che intervenisse la cancellazione del debito.
Diversamente da quanto previsto dalla “tregua fiscale”, la possibilità di procedere ad un versamento volontario al fine di evitare la cancellazione del debito, con conseguente vuoto contributivo non più sanabile, non era nemmeno contemperata dal precedente D.L. 119/2018 (“pace fiscale”), posto che l’articolo 4 del citato D.L., al comma 2, aveva disposto che le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restassero definitivamente acquisite, ma altresì che le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto venissero imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, venissero rimborsate.
Al di là delle differenze sussistenti tra le due misure, è comunque un fatto che, vuoi per l’impossibilità di sanare i versamenti stralciabili in ragione del D.L. 119/2018, vuoi per non aver approfittato della possibilità di sanare i versamenti omessi stralciabili in ragione della legge di bilancio 2023, i contribuenti interessati possono ora ritrovarsi con uno o più periodi previdenziali non versarti e, sino all’emendamento qui in commento, non più versabili, con le inevitabili conseguenze sul piano pensionistico.
A tal proposito si ricorda che per artigiani e commercianti la questione potrebbe interessare una o più rate fisse trimestrali, mentre per gli iscritti alla gestione separata l’assenza di versamenti comporta la rideterminazione delle mensilità maturate. Ancor più grave è la situazione per gli iscritti alla gestione INPS dei lavoratori autonomi agricoli, posto che per questi ultimi il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una determinata annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo, pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
In questo quadro si innestano ora le nuove previsioni che troveranno accoglimento in sede di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 in ragione dell’emendamento approvato, che prevede l’introduzione di un nuovo articolo al summenzionato decreto, il 23-bis, secondo il quale – al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS – i contribuenti che si siano visti stralciati in automatico debiti contributivi sia in ragione dell’art. 1 c. 222 della L. 197/2022, sia in ragione del D.L. 119/2018, potranno richiedere all’ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati, che potranno essere saldati in rata unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.
Al fine di procedere in tal senso, e pertanto “salvare” la propria posizione pensionistica, sarà necessario presentare un’apposita domanda, le cui modalità e tempi di presentazione saranno successivamente definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quanto alle tempistiche, l’emendamento prevede l’emanazione del decreto attuativo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 48/2023.