Il principio che sancisce l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce che, nelle situazioni giuridiche di durata, ad esempio attinenti ai presupposti di un’agevolazione tributaria che esplica i propri effetti su diversi esercizi, il giudicato relativo ad un periodo d’imposta faccia stato anche per i successivi. Affinché ciò avvenga, tuttavia, è necessario che i differenti giudizi facciano riferimento al medesimo oggetto o rapporto giuridico, che uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato e la soluzione sia comune ad entrambe le controversie e formi la premessa logica indispensabile per la loro risoluzione, così precludendo il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto con la prima sentenza.
Il valore del giudicato esterno in ambito tributario si basa, principalmente, sulla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13916 del 2006 secondo la quale, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.
In presenza dei suoi presupposti identitari, pertanto, tale principio è applicabile principalmente alle situazioni giuridiche di durata, ovvero quando la medesima fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria esplica i propri effetti in diversi periodi d’imposta. In tal caso la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute, o ovvero alle agevolazioni spettanti, per gli anni successivi, ma solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica agevolazione tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente. Alcun valore vincolante, invece, è rintracciabile quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli o diversi dalle qualificazioni giuridiche preliminari (Cass n. 20029 del 2011; Cass. n. 22941 del 2013 e Cass. n. 14353 del 2017).
Tale principio non può che trovare ampia applicazione nei contenziosi inerenti la spettanza delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di recupero edilizio degli edifici. Si tratta, infatti, di fattispecie in cui gli elementi costitutivi, ovvero le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione dell’agevolazione, assumono carattere tendenzialmente permanente nel tempo.
Qualora sia in gioco i presupposti costitutivi dell’agevolazione, nonostante l’imputazione pluriennale delle quote detraibili e la forza del principio di autonomia dei periodi d’imposta, la sentenza passata in giudicato con la quale viene accertata la spettanza dell’agevolazione non può che vincolare l’organo giudicante per le annualità successive, in un meccanismo del tutto automatico e con effetto vincolante.
In applicazione di tali principi, infatti, è stato chiarito che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, proprio di questa tipologia di detrazioni fiscali, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxi periodo: gli esempi tipici, non a caso, sono quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, o, più in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass. n. 29084 del 2022).
In presenza dei suoi presupposti il giudicato esterno non è una scelta, ma un obbligo per il giudice. Quest’ultimo, infatti, è tenuto a rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno ogni qual volta questo emerga dagli atti in causa prodotti dalle parti. In ogni caso la parte che eccepisce la formazione del giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato delle sentenze rilevanti a tal fine, producendole corredate della certificazione dalla quale risulti che le stesse non siano più soggette ad impugnazione (Cass. n. 10056 del 2014).