Flat tax incrementale ad effetto ridotto per l’impresa familiare

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 6 giugno 2023 una prima bozza di circolare inerente alla flat tax incrementale, introdotta a valere sul solo anno di imposta 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 55 a 57. Dalla lettura della stessa emergono una serie di attesi chiarimenti che contribuiscono, almeno in parte, a dipanare i primi dubbi di carattere applicativo.

Ricordiamo che il beneficio è introdotto a valere solo sull’anno di imposta 2023, a favore dei soggetti che operano in forma individuale, e senza alcun riflesso dal punto di vista previdenziale. Si tratta, in sostanza, della possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 15% una parte del reddito dichiarato nel 2023, peraltro senza alcun effetto nel momento in cui si dovranno determinare gli acconti dovuti per l’anno 2024.

Più precisamente, a mente di quanto disposto dall’articolo 1, comma 55, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: “Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”.

Sul come applicare la misura in caso di impresa familiare giungono ora i primi chiarimenti:

  • l’incremento reddituale deve essere valutato tenendo conto del reddito prodotto dall’impresa nel suo insieme
  • ma il beneficio della “flat tax incrementale” spetta solo al titolare dell’impresa, rapportato alla quota di reddito a lui imputabile.

Ipotizzando pertanto che il risultato economico conseguito dall’impresa nel suo complesso, indipendentemente dalle modalità di riparto tra titolare e coadiuvanti, sia pari a:

  • per il 2020 euro 20.000,
  • per il 2021 euro 30.000,
  • per il 2022 euro 25.000
  • per il 2023 euro 50.000

emerge un reddito potenzialmente assoggettabile a flat tax incrementale pari ad euro 18.500, ma non è tale ammontare che il titolare potrà decidere di assoggettare ad imposta sostitutiva, bensì solo la quota proporzionalmente corrispondente alla quota di risultato di esercizio a lui imputabile (che, ricordiamo, non può essere inferiore al 51%).

Quindi, ipotizzando che al titolare venga imputato il 51% del reddito (25.500 euro), di questi il titolare stesso potrà decidere di tassare ad imposta sostitutiva il 51% di 18.500 euro, ovvero 9.435 euro.

Il “delta” di incremento reddituale dell’impresa nel suo insieme imputato ai collaboratori, invece, non potrà mai godere del beneficio, posto che si tratta di redditi da partecipazione, che sono fuori dal perimetro della misura agevolativa.

In ragione di quanto sopra, risulta evidente che la tentazione potrebbe essere quella di ampliare il più possibile la quota di utile imputata al titolare nell’anno 2023, al fine di ampliare in maniera corrispondente il reddito assoggettabile ad imposta sostitutiva, ma è bene ricordare che la norma impone criteri precisi per la determinazione della quota imputabile ai collaboratori familiari. Come si è detto, ai collaboratori stessi non può essere imputato un reddito complessivamente superiore al 49% del totale ma, nell’ambito di tale limitazione, così come previsto dal TUIR, articolo 5, occorre tenere presente la qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta. Di conseguenza, si ritiene che un anomalo ed ingiustificato incremento della quota imputata al titolare nel 2023 rispetto al passato potrebbe generare legittima curiosità da parte dell’amministrazione finanziaria.