Redditi 2023: dopo l’annuncio, quali saranno i confini della proroga dei versamenti?

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Dopo la pubblicazione sul sito del MEF del Comunicato Stampa n. 98 del 14/06/2023, con il quale è stata espressa la volontà di prorogare i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), tornano di particolare attualità le regole che disciplinano il versamento delle imposte.

Secondo gli annunci la proroga, per la quale si attende il testo ufficiale, troverà applicazione per tutti i soggetti, imprese ed esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’applicazione di eventuali cause di esclusione e dal regime contabile applicato. In questo senso si esprime il comunicato stampa ove specifica che potranno beneficiare della proroga “anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”. Ammessi al differimento, pertanto, anche i soci e gli associati di soggetti in trasparenza fiscale.

Il comunicato stampa è meno chiaro rispetto ai criteri dimensionali, ove si riferisce genericamente ai “professionisti e imprese di minori dimensioni”. Sotto tale aspetto il riferimento corretto, come accaduto nel recente passato, dovrebbe essere al limite di ricavi/compensi stabilito dal decreto di approvazione o revisione per l’applicazione dei relativi indici, ovvero 5.164.569 euro. Ne consegue, pertanto, la necessità di effettuare una doppia verifica, la prima collegata all’approvazione di un indice di affidabilità fiscale applicabile, la seconda relativa all’ammontare dei ricevi/compensi dichiarati dal contribuente nel periodo d’imposta 2022 in ragione dei criteri previsti per il regime contabile adottato.

Per individuare il codice attività rilevante ai fini della compilazione degli ISA, indipendentemente dalle risultanze dell’anagrafe tributaria, è necessario fare riferimento al codice inerente all’attività da cui deriva il maggior numero di ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta oggetto di applicazione. Se il contribuente non ha comunicato la variazione del codice attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello REDDITI 2023 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2023, come previsto articolo 35, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, senza l’applicazione di sanzioni. In passato l’Amministrazione Finanziaria, infatti, ha affermato che per tale violazione trova applicazione la causa di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, in quanto la violazione commessa è da intendersi meramente formale, perché non incide sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, nonché non arreca pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo (Risoluzione n. 112/E del 6 luglio 2001).

Non è necessario, inoltre, presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.

In considerazione della coincidenza dei termini, la proroga al 20 luglio 2023 troverà applicazione anche per il versamento a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono interessati, in particolare, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), per la quota che eccede il minimale, nonché gli iscritti alla gestione separata, chiamati a versare quanto dovuto per l’intero periodo d’imposta 2022.

La proroga, infine, riduce il numero delle rate a disposizione per i contribuenti titolari di partita IVA. Coloro che optino per la proroga al 20 luglio 2023, potranno accedere ad un massimo di ulteriori 4 rate, in scadenza il 20 agosto, 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre. Nessuna modifica per i contribuenti non titolari di partita iva che, salvo la proroga della prima rata al 20 luglio, potranno versare le successive alle ordinarie scadenze (31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre).