Superbonus unifamiliari, il punto su detrazioni e condizioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

La pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 13 giugno 2023 costituisce l’occasione per fare il punto sulle norme in materia di Superbonus applicabili agli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, che sono state oggetto di numerose modifiche ad opera del cd. Decreto Aiuti-quater (art. 9 nr. 2 comma 1 lett. a) e del D.L. 11/2023 (articolo 1).

Interventi su unifamiliari per i quali, alla data del 30 settembre 2022, risultino stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’importo complessivo – Gli interventi in corso nel 2022, a condizione che alla data del 30 settembre del medesimo anno risultassero effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (si ricorda che nel computo possono essere compresi anche lavori non Superbonus) consentono di godere della detrazione nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni, per interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze.

Le spese sostenute dopo il 30 settembre 2023 non godono della detrazione Superbonus, ma possono giovarsi delle altre detrazioni edilizie, quali Ecobonus, Sismabonus e Bonus casa.

Si osservi che la data spartiacque del 30 settembre 2023 deve essere verificata con riferimento alla data di sostenimento delle spese, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi e di conclusione degli stessi.

Interventi su unifamiliari avviati dal 1° gennaio 2023 – Il quadro delle detrazioni concesse per interventi realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze, laddove tali interventi siano avviati a partire dal 1° gennaio 2023, cambia radicalmente rispetto al passato, ed è soggetta a condizioni stringenti:

  • La detrazione è concessa nella misura del 90% (e non del 110%) delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La detrazione è concessa a solo se tutte le sottoelencate condizioni sono rispettate:
    • il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà o diritto realedi godimento sull’unità immobiliare oggetto di intervento;
    • l’unità immobiliare oggetto di intervento deve essere adibita ad abitazione principale da parte del contribuente;
    • il contribuente deve avere un reddito di riferimento, così come determinato ai sensi del comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, non superiore a 15.000 euro.

Alla luce della “rivoluzione” intervenuta in materia di Superbonus per gli interventi su unifamiliari, diviene molto rilevante il passaggio contenuto nella già menzionata Circolare 13/E/2023, che delinea cosa debba esattamente intendersi per intervento avviato dal 1° gennaio 2023:
per interventi avviati dal 1° gennaio 2023 devono intendersi, in linea generale, gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022”.

Ancora di maggior interesse è il passaggio successivo, ove l’Agenzia delle Entrate precisa che:
Si ritiene, inoltre, che possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000”.

Quindi, se la CILAS è stata presentata nel 2022, ma il contribuente ha modo di dimostrare che i lavori sono iniziati nel 2023, lo stesso potrà godere, per le spese sostenute nel 2023, della detrazione Superbonus nella misura del 90%, ma sempre fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni già sovra richiamate (proprietà/diritto reale, abitazione principale, limite reddituale).

Diversamente, salvo il caso degli interventi per i quali, alla data del 30 settembre 2022, risultano effettuati lavori per almeno il 30% dell’importo complessivo, il contribuente non ha accesso al Superbonus.