Un aspetto che spesso genera confusione ed incertezze è quello relativo alla gestione della contribuzione INPS nel caso di soci di SRL. Quanto sopra non solo in merito alle modalità di compilazione del quadro RR, ma anche alle conseguenze di tali eventuali obblighi di compilazione in ordine alla presentazione del dichiarativo, o all’utilizzo del modello 730.
Un primo punto da focalizzare è quello dell’avvenuta iscrizione, o meno, del socio di SRL all’INPS gestione Artigianato o Commercio. Tale iscrizione è dovuta nel caso in cui il socio di SRL, sia che si tratti di amministratore, sia che non si tratti di amministratore, presti attività lavorativa a favore della SRL stessa. Detto più semplicemente, se si esercita attività artigianale, o commercio, o di servizi, la contribuzione obbligatoria è sempre dovuta; è quindi necessario iscriversi, e nel momento in cui si è intestatari di una posizione INPS artigianato o commercio (che include anche i servizi) la compilazione del quadro RR è sempre dovuta. Laddove la compilazione del quadro RR sia dovuta:
- non è possibile presentare modello 730 (se presentato occorre procedere con modello Redditi integrativo);
- non è possibile omettere la presentazione del modello Redditi.
Quando la compilazione del quadro RR è dovuta, le regole da rispettare sono le seguenti:
- La contribuzione è dovuta (e quindi il reddito di riferimento è determinato) prendendo in considerazione la totalità dei redditi di impresa conseguiti nel 2022, al netto delle perdite scomputate in diminuzione, nella medesima misura nella quali le stesse rilevano ai fini reddituali.
Sono quindi sempre rilevanti i redditi che derivano da ditta individuale e da partecipazione, anche in SRL trasparenti, che ai fini INPS devono essere considerate (così come accade per le imposte dirette) alla stregua di una partecipazione in società di persone.
Per i soci delle SRL non trasparenti valgono delle regole particolari:
- non rileva l’utile effettivamente distribuito;
- rileva la parte del reddito di impresa della SRL corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ma solo se vi è prestazione di attività lavorativa.
Un esempio può aiutare a capire.
Ipotizziamo che una SRL non trasparente abbia conseguito un utile fiscale pari a 50.000 euro. Ipotizziamo altresì che soci di tale SRL siano “A” e “B”, al 50% ciascuno. Ipotizziamo infine che il socio “A” presti attività lavorativa a favore della SRL, mentre il socio “B” non presti alcuna attività lavorativa (sia quindi un socio di puro capitale).
In questo caso il socio “A” deve essere iscritto INPS (artigianato o commercio a seconda dell’attività svolta dalla società, ed indipendentemente dal fatto che sia contemporaneamente iscritto alla Gestione Separata poiché in ipotesi gli viene riconosciuto un compenso a titolo di amministratore). Nel quadro A, artigianato/commercio il reddito da considerare è pari 25.000 euro (ovvero il 50% dell’utile figurativo della società). Tale valore è del tutto indipendente dal fatto che siano stati distribuiti utili ed altresì indipendente dall’ammontare di tale eventuale distribuzione. Di fatto, per quanto riguarda gli aspetti INPS dei soci lavoratori di SRL non trasparenti, l’imponibile contributivo viene determinato come se si trattasse di una società trasparente.
Partendo dall’esempio cui sopra andiamo ora ad ipotizzare un caso diverso, che vede i soci “A” e “B” entrambi iscritti INPS ArtComm, in quanto ciascuno di essi è anche titolare di ditta individuale. In questo caso, a prescindere dalla SRL, il quadro RR è dovuto da entrambi, ma il socio “A” indicherà quale imponibile INPS il reddito conseguito dalla propria ditta individuale + 25.000 euro in ragione della SRL, mentre il socio “B” che, come abbiamo detto, non presta attività lavorativa per la SRL, indicherà solo il reddito della propria ditta individuale.
Questo quanto agli obblighi di compilazione del quadro RR che, come si è detto, scattano in presenza di socio che presta attività a favore della società. La problematica, invece, non si pone nel caso in cui l’amministratore non sia iscritto INPS ArtComm, come può accadere se tale amministratore non riveste la qualifica di socio, e quindi intrattiene con la società un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione. In questo caso tutto l’aspetto relativo alla contribuzione viene gestito in sede di busta paga e chiaramente nulla deve essere indicato in sede di quadro RR. Di conseguenza, al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni richieste, è possibile utilizzare il modello 730 o non presentare del tutto il dichiarativo.
Vi è infine la “zona grigia” dei soggetti soci di SRL, che prestano attività lavorativa a favore della stessa, e che essendo anche amministratori percepiscono un compenso. Da questo punto di vista non è inusuale (e negli anni si è sviluppato un ampio contenzioso con l’INPS) che taluni valutino “l’apporto lavorativo” del socio amministratore essere correttamente inquadrato nella sola iscrizione alla Gestione Separata, e che quindi il socio lavoratore non venga iscritto INPS ArtComm. Ebbene, in assenza di tale iscrizione, sicuramente il quadro RR non è da compilarsi, ma si consiglia un’attenta riflessione perché l’INPS da sempre non considera il compenso all’amministratore riconosciuto al socio iscritto GS quale esimente dall’iscrizione anche alla Gestione Artigiani e Commercianti. In tal caso, quindi, scatta una doppia contribuzione (ma la Gestione Separata sconta un’aliquota minore in quanto soggetto provvisto già di altra copertura previdenziale).