Acconto IRPEF: conteggi ed indicazione nel dichiarativo

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra le informazioni richieste in sede di trasmissione del modello Redditi, vi è anche quella dell’indicazione dell’acconto dovuto a titolo di IRPEF, separatamente per prima e seconda rata, per l’anno di imposta 2023.

L’indicazione avviene al rigo RN62 ed è innanzi tutto necessario evidenziare il fatto che le somme esposte in tale rigo sono quelle che scaturiscono dalla metodologia degli acconti basata sul criterio storico, e l’indicazione non cambia anche laddove il contribuente ritenga poi, con criterio previsionale, di ridurre o addirittura azzerare l’ammontare versato a titolo di primo e/o secondo acconto IRPEF 2023.

L’acconto dovuto, da suddividersi in prima e seconda rata, la prima scadente con i termini previsti per il versamento del saldo, e rateizzabile con le medesime modalità, e la seconda scadente a novembre (per quanto sia in via di introduzione una possibile rateizzazione anche del secondo acconto), deve essere calcolato sulla base del rigo “Differenza”, ovvero l’ammontare iscritto nel rigo RN34.

Se tale rigo riporta un ammontare non superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto, se superiore allora l’acconto (secondo il criterio storico) è dovuto nella misura del 100%, da versarsi in due rate:

  • 40% primo acconto e 60% per il secondo acconto per i “soggetti non ISA”
  • 50% primo acconto e 50% secondo acconto per i “soggetti ISA”

Per “soggetti ISA” si deve intendere quell’amplia platea di contribuenti cui è stata concessa la facoltà di posticipare il versamento dell’unica rata di saldo e primo acconto, o della prima rata di saldo e primo acconto rateizzato, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 in assenza di maggiorazione, ovvero:

  • i contribuenti che esercitano attività per le quali siano stati approvati gli ISA, anche se lo stesso sia inapplicabile (ad esempio, per inizio attività nel 2021 o 2022, periodo di non normale svolgimento dell’attività ecc.), tranne il caso del superamento della soglia massima di ricavi, pari a euro 5.164.569 euro.
  • Sono parimenti considerati soggetti ISA, per quanto gli stessi non siano applicabili e gli ISA non debbano essere compilati, i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario che esercitano un’attività per la quale gli ISA siano stati approvati.
  • Ulteriormente, la circostanza che la società sia un “soggetto ISA” come sopra definito consente anche ai soggetti “collegati” a tale società di versare al 20 luglio senza maggiorazione; in questo caso, quindi, sono soggetti ISA anche i titolari di redditi da partecipazione conseguiti in quanto soci o associati di soggetti ISA, ed il medesimo ragionamento vale per i redditi da partecipazione conseguiti in presenza di impresa familiare soggetta ad ISA.

In sintesi, un contribuente “privato” che, per esempio, presenta modello Redditi in quanto titolare di redditi di lavoro dipendente e redditi fondiari, e che presenta al rigo RN34 l’ammontare di euro 1.000, è chiamato ad indicare quale primo acconto dovuto (con criterio storico) euro 400, e quale secondo acconto euro 600, anche se poi tali somme non vengono versate, o vengono versate in misura ridotta, in ragione di un conteggio effettuato in via previsionale.

Nella medesima situazione a livello di rigo Differenza, un soggetto ISA indicherà 500 euro di primo acconto e 500 euro di secondo acconto, sempre con criterio storico, ed anche se poi i versamenti sono diversi in ragione del criterio previsionale.

Si ricorda che laddove l’ammontare della prima rata non superi euro 103, l’intero versamento dell’acconto viene effettuato con la seconda rata, a novembre.

Vi sono poi dei casi (di limitata portata) nei quali occorre prima procedere alla rideterminazione del rigo “Differenza”, in presenza di situazioni particolari.

Tali situazioni particolari sono quelle che devono essere rappresentate e gestite nel rigo RN61:

  • In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2022 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
  • In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
  • In presenza della disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo.

In questi casi occorre barrare al rigo RN61 la casella “casi particolari”, per poi indicare in colonna 2 il reddito complessivo ricalcolato, in colonna 3 la conseguente imposta rideterminata e, per finire, in colonna 4 il “nuovo” valore della “Differenza” che deve essere utilizzata in luogo del rigno RN34 per il calcolo degli acconti dovuti con criterio storico.