Obblighi informativi titolare effettivo e doppio finanziamento anche per la ditta individuale ed il professionista

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Tra le novità del modello Redditi 2023 spicca l’introduzione dei nuovi righi RU150 e RU151, da compilarsi in presenza di determinati crediti di imposta maturati negli anni di imposta 2020, 2021 e 2022.

Della questione ci siamo occupati più volte, pertanto andiamo nel seguito a fornire solo un breve riepilogo della problematica.
In presenza dei crediti di imposta:

  • Formazione 4.0 (Codice credito F7)
  • Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 (Codice credito L1)
  • Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 ordinari e 4.0 (Codici credito L3 – 2L – 3L) maturati negli anni di imposta 2020, 2021 e/o 2022 (ovvero, a fronte di tali tax credit, è stato compilato il rigo RU5), si rende:
  • Indispensabile compilare il rigo RU150 per l’indicazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) individuati in osservanza delle norme antiriciclaggio
  • Eventualmente necessario compilare anche il rigo RU151, laddove le spese in ragione delle quali sono maturati tali crediti di imposta abbiano goduto di ulteriori sovvenzioni.

Laddove entri in gioco la problematica del titolare effettivo la prima istintiva reazione è quella di pensare alle società. Posto che per titolare effettivo si intende la persona fisica nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, l’attività economica viene esercitata, va da sé che in presenza di un contribuente costituito sotto forma di società è necessario individuare quali siano le persone fisiche che sono “titolari effettivi” del soggetto collettivo, ricordando che in questo caso occorre utilizzare, in stretto ordine gerarchico, dapprima il criterio della proprietà (possesso di partecipazioni in misura superiore al 25%); se tale criterio non consente di individuare il titolare effettivo allora si passa al criterio del controllo (esercizio del 25% dei voti in forza di patti parasociali, oppure per interposto soggetto – es. società fiduciaria – o persona) e solo se i primi due criteri non consentono di individuare il titolare effettivo allora lo stesso viene identificato nei soggetti che esercitano poteri di amministrazione o direzione della società.

Tutto questo vale nel caso della ditta individuale? Ovvero, la compilazione dei righi RU150 e, eventualmente, del rigo RU151 è dovuta in sede di Redditi PF 2023 anno di imposta 2022, se negli anni 2020, 2021 o 2022 è maturato almeno uno dei tax credit identificati dai codici di credito F7 – L1 – L3 – 2L- 3L?

La risposta è certamente affermativa e le modalità di compilazione sono sostanzialmente le stesse previste per le società.

È evidente che nel caso della ditta individuale il titolare sarà, nella stragrande maggioranza dei casi, anche il titolare effettivo, ma in casi particolari occorre porsi qualche ulteriore domanda.

A tal proposito si riporta un passaggio delle linee guida in materia di antiriciclaggio a cura del CNDCEC, la cui consultazione è caldamente consigliata (ed accessibile liberamente in rete) vista la completezza dei casi trattati: “Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest’ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo. Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all’estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero. In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato”.

Per quanto riguarda il rigo RU151, nessun dubbio: se a fronte delle spese in ragione delle quali alla ditta individuale è stato riconosciuto il tax credit si è ottenuta anche altra tipologia di sovvenzione, il rigo RU151 dovrà necessariamente essere compilato, posto che anche per i soggetti individuali vige il divieto di doppio finanziamento.

Per finire, il caso dei liberi professionisti. Anche questi soggetti possono rientrare nella casistica, potendosi infatti essersi avvalsi del credito di imposta beni strumentali (ordinario, non 4.0), ed essendo, dal punto di vista dell’antiriciclaggio e delle normative UE (divieto di doppio finanziamento) assimilati alle ditte individuali.