Titolare effettivo e Redditi Persone Fisiche: compilazione semplificata per RU150

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Come noto, quest’anno il quadro RU si è arricchito di due nuovi righi, RU150, finalizzato all’indicazione del titolare effettivo, e RU151, finalizzato a fornire le indicazioni utili alla verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento.

I summenzionati righi sono da compilarsi laddove il contribuente, sia esso ditta individuale (anche sotto forma di impresa familiare) sia esso soggetto collettivo, abbia beneficiato, per gli anni di imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 di determinati crediti di imposta, ovvero:

  • Formazione 4.0 (Codice credito F7);
  • Ricerca, sviluppo e innovazione 2020-2022 (Codice credito L1);
  • Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato 2022 ordinari e 4.0 (Codici credito L3 – 2L – 3L).

A rilevare è l’anno di maturazione del credito di imposta: pertanto, i righi RU150 e, eventualmente, RU151, devono essere compilati indicando quale anno di riferimento l’anno nel quale il credito di imposta è stato indicato al rigo RU5 (credito di imposta spettante nell’anno), indipendentemente dalle modalità di effettiva fruizione dello stesso in compensazione con il modello F24.

Il rigo RU150 è destinato a riportare i dati del titolare effettivo, o dei titolari effettivi, con riferimento appunto all’anno di imposta di maturazione di uno qualsiasi dei tax credit sovra elencati.

Ricordiamo che con la locuzione “titolare effettivo”, da interpretarsi secondo le regole in materia di antiriciclaggio, si intende la persona fisica, o le persone fisiche, in favore delle quali, in ultima istanza, viene esercitata l’attività economica.

Nel caso delle società, pertanto, occorre risalire alla persona, o alle persone fisiche, che “beneficiano” dell’attività aziendale, seguendo appunto le regole previste in materia di antiriciclaggio e quindi, nell’ordine, il criterio della proprietà, in subordine il criterio del controllo e, quale ultimo criterio utilizzabile, quello della direzione ed amministrazione. Per quanto riguarda le modalità di identificazione del titolare effettivo, e la compilazione del rigo RU150, si rimanda per eventuali approfondimenti ai numerosi contributi già pubblicati.

In questa sede, invece, vogliamo accentrare l’attenzione sulla compilazione del RU150 per quanto riguarda le ditte individuali.

Le regole da seguire, in questo caso, sono infatti parzialmente diverse, e consentono di poter affermare che il rigo RU150, anche in presenza dei tax credit sovra elencati, molto probabilmente non sarà da compilare, posto che in sede di modello Redditi PF 2023 le istruzioni in merito recitano:

Nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, nei righi RU150 e RU151 sono richieste informazioni volte ad accertare rispettivamente la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento. Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022. In particolare, nel rigo RU 150 i beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio). A tal fine, è necessario compilare il rigo RU150, indicando, negli appositi campi, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 20 a 23)”

Si osservi che non è richiesta l’indicazione del codice fiscale e nemmeno dell’anno di riferimento. In altri termini, quale titolare effettivo, nel caso della ditta individuale, viene automaticamente considerato il titolare dell’impresa (per quanto le regole guida in materia di antiriciclaggio prevedano casi, seppure molto rari, nei quali questa coincidenza viene meno); pertanto, il codice fiscale è già noto, e il titolare effettivo non può essere variato nel tempo; quindi, non vi è bisogno di specificare l’anno.

Ad essere compilabili sono solo i campi relativi al domicilio anagrafico (nazionale o estero), ed in entrambi le informazioni sono da fornirsi solo nella remota ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra domicilio e residenza anagrafica.

Nella pratica, ciò significa che, se il contribuente persona fisica, titolare della ditta (od anche dello studio professionale in forma individuale) ha beneficiato dei tax credit sovra indicati, il rigo RU150 dovrà essere compilato, lo ripetiamo, solo nel caso di domicilio fiscale diverso da residenza anagrafica; in sostanza, a differenza di quanto accade con le società, la compilazione di tale rigo è dovuta in rarissimi casi.

Non così, invece, nel caso del rigo RU151, la cui compilazione è dovuta con le medesime regole previste per le società, e nel quale occorre indicare, distintamente per credito di imposta e per anno di riferimento nel quale i benefici sono stati cumulati, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita a fronte delle medesime spese che hanno dato origine al tax credit.