Tax day, occhio al ravvedimento

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Il tax day è arrivato. Il 31 luglio 2023, ultima chiamata per il versamento delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, maturato in ragione dei giorni intercorsi dal 20 luglio 2023 alla data di versamento, è l’ultima occasione utile per provvedere al versamento delle imposte, ma anche la prima per pianificare il ravvedimento operoso dei versamenti rimasti inevasi a causa del poco tempo a disposizione per la loro elaborazione.

Quest’anno, fra l’altro, il calendario fiscale non è stato clemente nei confronti dei contribuenti e dei loro professionisti. Per un solo giorno, infatti, per i versamenti delle imposte non trova applicazione l’articolo 37 del Decreto Legge 4 luglio 2006 in ragione del quale gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme, tributarie e contributive, di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione. Per quest’anno, a causa della proroga a metà, il versamento delle imposte al 21 agosto 2023, considerando che il 20 agosto cade di domenica, sarà solo un miraggio.

Per questo motivo torna attuale, con tutta la sua utilità, l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Per coloro che non riescano ad ottemperare al versamento delle somme in scadenza oggi è sempre prevista la possibilità di farlo entro trenta giorni con la riduzione ad un decimo del minimo. Inoltre, chi non eseguirà entro questa sera, in tutto o in parte, i versamenti a saldo e in acconto previsti dal modello Redditi 2023, potrà farlo entro il 14 agosto 2023 a condizioni ancor più vantaggiose, ovvero applicando una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo accumulato, oltre l’interesse legale del 5 per cento, in ragione dei giorni di ritardo.

Si colga che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione amministrativa applicabile, ordinariamente pari al 30 per cento, è ridotta alla metà. Inoltre, salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Da qui il ravvedimento più vantaggioso di sempre.

Pertanto, qualora il contribuente voglia recuperare il piano di versamento elaborato sulla base della dichiarazione dei redditi, la cui prossima scadenza, rispettivamente per i contribuenti titolari di partita iva e per quelli sprovvisti, è fissata al 21 agosto e al 31 agosto, dovrà limitarsi a versare la rata o le rate insolute al 31 luglio (per i soggetti non titolari di partita iva, che abbiano sfruttato il termine lungo con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, oggi scadono due rate delle sei a disposizione), al massimo entro il 14 agosto per beneficiarie di un ravvedimento davvero scontato.

Oggi, di conseguenza, è l’occasione per riformulare i piani di versamento e, artificiosamente, ricreare le condizioni dello scorso anno o quelle determinate in tutti gli anni in cui è stata espressamente disposta la proroga di venti giorni con DPMC adottato ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Decreto Legislativo n. 9 luglio 1997, n. 241. Insomma, di necessità virtù.