Per escluderne la natura abusiva, l’unitaria operazione di «sale and lease back» deve risultare effettivamente posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità, quale libero esercizio dell’attività economica, e non tradursi in un uso distorto o improprio dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d’impresa, posto in essere per realizzare non la causa concreta del negozio ma esclusivamente o essenzialmente un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie. Così si esprime la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.18333 del 25 giugno 2021.
Abuso del diritto. Simulazione contratto
