Acconto IMU 2022: ultimo giorno per il versamento senza sanzioni

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

È arrivato il consueto appuntamento con il versamento dell’acconto IMU. Infatti, oggi è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’imposta senza incorrere in sanzioni. In caso di omesso o tardivo versamento, da domani sarà possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento.

Versamento acconto – L’importo da versare come acconto IMU per l’anno 2022 è pari al valore dell’immobile per l’aliquota deliberata dai comuni nei dodici mesi precedenti prendendo come riferimento il periodo di possesso che si è protratto nel primo semestre.

Novità 2022 – Per il 2022 si segnalano alcune novità relative all’IMU. La prima riguarda i c.d. beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, che dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU.

Inoltre, limitatamente al 2022, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia, la riduzione dell’IMU passa dal 50 al 37,5% per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

L’ultima novità che caratterizza il 2022 riguarda i nuclei familiari con residenze in immobili differenti. Infatti, l’articolo 5-decies del DL n. 146/2021, modificando l’articolo 1, comma 741, lett. b), della legge di Bilancio 2020 n. 160/2019, ha previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

Esonero 2022 – L’unico esonero in vigore per l’intero 2022 è quello previsto dall’articolo 78 comma 3 del DL Agosto n. 104/2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il ravvedimento – Come già accennato, in caso di omesso o tardivo versamento è possibile regolarizzare la violazione fruendo della riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso.

Ravvedimento “sprint” – Per coloro i quali decidano di effettuare il ravvedimento entro 14 giorni dalla scadenza, è prevista l’applicazione del “ravvedimento sprint”. La sanzione in questo caso sarà pari a 1/10 dell’1% per ciascun giorno di ritardo, con una percentuale massima dell’1,4 % qualora il ravvedimento fosse eseguito il 14° giorno, ossia il 30 giugno 2022.

Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi pari allo 1,25% su base annua per ogni giorno di ritardo.

Altri ravvedimenti – Oltre al ravvedimento sprint, la normativa prevede:

  • il ravvedimento breve, se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30°, che prevede l’applicazione della sanzione del 1,5% (1/10 del 15%)
  • il ravvedimento intermedio, con una sanzione del 1,67% (1/9 del 15%), effettuabile dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza
  • il ravvedimento lungo, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione inerente all’anno della violazione, con una sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 10-bis del Decreto Fiscale n.124/2019 ha ampliato l’ambito operativo del ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise. In particolare, è possibile ridurre l’importo dovuto:

  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.

La riduzione delle sanzioni ad 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo può essere applicata solo se la violazione non è già stata contestata. Alla sanzione vanno aggiunti gli interessi legali, oggi fissati al 1,25% su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.