Come noto, a partire dal 1° luglio 2022 le modalità di gestione degli acquisti di beni effettuati da San Marino è profondamente cambiata, con l’introduzione dell’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica. Dal 1° ottobre 2022, gli aspetti da tenere in considerazione si sono ulteriormente arricchiti, con l’introduzione di nuove specifiche tecniche alla e-fattura, versione 1.7.1.
Facciamo pertanto il punto, evidenziando se e quando occorre interagire con il sistema di interscambio in presenza di acquisti di beni da San Marino e, in caso affermativo, quali sono i corretti “codici tipo documento” da utilizzare.
Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 21 giugno 2021, a partire da 1° luglio 2022 gli operatori economici di San Marino muniti di numero di identificazione sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate da documento di trasporto o documento equipollente. Tali fatture elettroniche vengono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al nostro sistema di interscambio. Pertanto, in estrema sintesi, il cliente italiano riceve una fattura elettronica tramite lo SDI, così come accade con una qualsiasi altra fattura nazionale.
Ciò significa, quindi, che il cliente nazionale non deve più fare nulla? No, poiché occorre tenere conto che le fatture pervenute dai fornitori di San Marino possono presentarsi con IVA esposta oppure con IVA non esposta, e ciò comporta dei riflessi sugli adempimenti cui è tenuto l’operatore nazionale.
Se la fattura ricevuta in elettronico da San Marino evidenzia l’IVA, ciò significa che a monte l’imposta è stata versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino, che a sua volta trasmette il dovuto all’Agenzia delle Entrate. Questo flusso di dati, e di denaro, porta con sé la necessità di una verifica della corrispondenza del flusso IVA con i documenti; ad esito positivo del controllo, l’Agenzia delle Entrate comunica il “via libera” all’ufficio tributario di San Marino ed al cessionario nazionale che, solo a partire da quel momento, può detrarre l’IVA. In sostanza, l’esito positivo del controllo corrisponde a quello che una volta era la ricezione della fattura punzonata. Arrivati a questo ultimo step l’operatore nazionale può contabilizzare il documento, detrarre d’imposta secondo le regole ordinarie del DPR 633/72 e non deve attuare alcuna ulteriore operazione, nemmeno ai fini dell’esterometro, poiché l’operazione è già nota al sistema di interscambio.
Se, invece, la fattura ricevuta non espone IVA (nel senso che non è stato effettuato il pagamento all’ufficio tributario di San Marino), l’operazione è già nota allo SDI ma, attenzione, vi è ancora da porre in essere l’operazione di assolvimento dell’imposta tramite reverse charge, ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972. In questo caso, come recentemente precisato nelle nuove specifiche tecniche di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° ottobre 2022, il codice tipo documento da utilizzare sarà il TD19, che vale sia ai fini di documentare l’avvenuta integrazione che ai fini “esterometro”. Chiaramente il documento dovrà essere annotato sia sul registro iva acquisti che su quello vendite.
Ulteriormente, è anche possibile che possano pervenire fatture cartacee da operatori sammarinesi, che sono privi del codice identificativo necessario per gestire tutto il flusso in elettronico. Anche in questo caso, le fatture possono presentarsi con o senza IVA esposta.
Se la fattura cartacea non presenta IVA è necessario attendere il documento vistato dall’ufficio di San Marino (fattura punzonata) a dimostrazione dell’avvenuto assolvimento IVA da parte dell’operatore sammarinese. A quel punto il documento potrà essere annotato nel registro IVA acquisti, e l’IVA portata in detrazione secondo le regole ordinarie.
In questa situazione gli aspetti IVA si considerano conclusi, tuttavia l’operazione non è ancora nota al sistema di interscambio nazionale. Spetta dunque all’operatore nazionale comunicarla, utilizzando il nuovo codice tipo documento TD28, che viene utilizzato esclusivamente ai fini “esterometro”. Le regole di compilazione di tale TD28 prevedono quanto segue: nei campi dedicati al cedente / prestatore devono riportare i dati del soggetto residente nella Repubblica di San Marino, mentre il cessionario / committente sarà l’acquirente italiano che procede ad emettere il TD28. Nella sezione “Dati Generali” deve essere indicata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese. A seguire, come d’uso, l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta (così come indicata nella fattura cartacea pervenuta) oppure, al ricorrere dei casi di esenzione o non imponibilità, il corrispondente codice natura. Attenzione al campo 2.1.1.4: lì deve essere riportato il numero della fattura cartacea ricevuta dal fornitore sammarinese. Quanto alla descrizione, senza dubbio valgono le indicazioni già fornite in precedenza con riferimento ai codici TD17, TD18, ovvero basterà un solo rigo riportante “Acquisti di beni”.
Ultimo caso è quello della fattura cartacea ricevuta dal fornitore di San Marino senza IVA esposta. In questa situazione occorre sia comunicare l’operazione allo SDI, sia procedere all’integrazione dell’IVA con il meccanismo del reverse charge. Entrambi gli aspetti verranno gestiti tramite l’emissione di un codice tipo documento TD19, e non TD28, poiché come chiaramente indicato nelle nuove specifiche, in tutti i casi in cui sia necessario porre in essere un’operazione di integrazione IVA, ovvero nei casi in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese sia senza addebito dell’imposta, allora il codice tipo documento da utilizzare sarà il TD19, sia che il documento ricevuto sia cartaceo, sia che sia elettronico. Il TD19, ovviamente, rappresentando un’operazione reverse charge, dovrà essere annotato sia sul libro acquisti che sul libro vendite.