Aiuti bis: cessione dei crediti con responsabilità aggravata per i fornitori

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Con il decreto Aiuti-bis il governo sta tentando di rilanciare il Superbonus riducendo i profili di responsabilità delle banche in caso di acquisto dei crediti fiscali.

Come noto in base alle disposizioni vigenti, qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione fruita maggiorato di interessi e sanzioni.

Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario anche nel caso lo stesso abbia esercitato l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura.

In base al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto.

Tuttavia, in presenza di concorso nella violazione, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Orbene, a meglio precisare l’estensione di detta responsabilità solidale, ha pensato l’Agenzia delle Entrate la quale, nella recente circolare n. 23/E/2022, aveva puntualizzato che la predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. Nello specifico, il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, per cui la stessa dovrà essere particolarmente elevata soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale.

In altri termini, nel documento di prassi citato, l’Agenzia delle Entrate paventa profili di responsabilità particolarmente significativi in capo ai soggetti qualificati quali le banche e proprio tale circostanza ha inevitabilmente scoraggiato l’acquisto dei crediti fiscali da parte di detti soggetti.
Come anticipato, al fine di temperare tale situazione, l’art. 33 bis del decreto Aiuti bis ha previsto nuove modifiche alla disciplina della cessione dei crediti volte ad alleggerire i livelli di responsabilità ascrivibili ai cessionari che siano intermediari finanziari.

In particolare il comma 1.bis 1 del citato articolo prevede che la responsabilità solidale da parte dei fornitori o dei successivi cessionari si configuri esclusivamente se il concorso nella violazione avviene «con dolo o colpa grave» per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’art. 119 e 121 comma 1-ter.

Il successivo comma 1.bis 2 prevede, invece, che per i crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto di novembre 2021 i cedenti che coincidano con i fornitori, ai fini della limitazione a favore dei cessionari della responsabilità in solido ai casi di dolo e colpa grave, acquisiscono ora per allora la documentazione di cui all’art. 121 comma 1-ter. Si tratta in particolare del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e l’attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata dai tecnici abilitati.

Orbene, andando ad analizzare più in dettaglio il contenuto letterale di quest’ultimo comma è possibile appurare che lo stesso dispone, in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021), che il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) acquisisca, ora per allora, la documentazione richiesta proprio dal predetto art. 121 comma 1-ter (visto, asseverazione…) per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

In sostanza dal tenore letterale del sopra citato comma (… il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari … e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter…) sembrerebbe che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma nel caso in cui venga acquisita la documentazione di cui all’art. 121 comma 1-ter operi solo a favore dei cessionari.

Per cui seguendo un’interpretazione a contrario della norma sopra riportata sembrerebbe potersi concludere che la predetta limitazione di responsabilità, anche laddove vengano acquisiti i visti o le asseverazioni dalla stessa richieste, non operi invece a favore del fornitore medesimo.

In sostanza ciò determinerebbe 2 diversi livelli di responsabilità uno maggiore nei confronti del fornitore che ha applicato lo sconto e l’altro più mitigato (perché circoscritto alle sole ipotesi di dolo o colpa grave) a favore invece dei cessionari.

Ecco allora che nel tentativo di proteggere gli intermediari finanziari e le banche e far ripartire la cessione dei crediti il legislatore nello scrivere la norma pare avere penalizzato i fornitori chiamati, da quanto sembrerebbe delineare in tenore letterale del prefato comma 1-bis 2, a rispondere delle eventuali irregolarità riscontrate in caso di controllo, in misura maggiore rispetto a successivi cessionari che siano banche o intermediari.