Aiuti bis: rilascio del visto di conformità per gli interventi ante DL “Anti-frodi”

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

L’art. 33-bis del decreto Aiuti-bis (DL 115/2022) ha previsto delle modifiche all’art. 121 del D.L. 34/2020 finalizzate a consentire lo sblocco dei crediti rimasti nei Cassetti Fiscali dopo l’introduzione delle misure previste dal decreto Anti-Frodi.

Arriva quindi l’ennesima modifica alla disciplina della cessione dei crediti che, attenuando la responsabilità in solido dei cessionari ai soli casi di dolo e colpa grave, dovrebbe favorire l’acquisto dei crediti rimasti incagliati da parte delle banche.

La limitazione di responsabilità prevista dalle nuove disposizioni però troverà applicazione solo per i crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni richieste dall’art. 121 comma 1-ter.

Per i crediti sorti prima degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e attestazioni introdotti con il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021, in vigore dal 12 novembre 2021), in base a quanto stabilito dal comma 1-bis 2 del citato art. 33 bis, i cedenti che coincidano con i fornitori, ai fini della limitazione a favore dei cessionari della responsabilità in solido ai casi di dolo e colpa grave, devono acquisire ora per allora i visti e le asseverazioni di cui all’art. 121 comma 1-ter.

Alla ricerca del cliente – Per effetto delle modifiche previste dal decreto aiuti bis quindi le imprese che hanno applicato lo sconto in fattura ai loro clienti e che si sono trovate nell’impossibilità di cedere successivamente le somme acquisite, al fine di cedere i crediti rimasti nei loro cassetti fiscali potranno quindi acquisire, ora per allora, il visto di conformità sulla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti per godere delle agevolazioni.

Il fornitore dunque dovrà inevitabilmente rivolgersi al beneficiario originario della detrazione per acquisire i documenti necessari per ottenere l’apposizione del visto dal professionista incaricato.

Ciò implica che i fornitori dovranno partire alla ricerca dei propri clienti al fine di ottenere i documenti necessari ad ottenere il visto. Va da sé che per i fornitori che non riusciranno a rintracciare i clienti o a farsi rilasciare dagli stessi tutta la documentazione necessaria, ogni possibilità di cessione del credito, alla luce delle modifiche normative in commento, risulta definitivamente compromessa stante l’impossibilità di fruire della limitazione di responsabilità prevista dalla norma.

Come deve avvenire l’apposizione del visto – Il visto di conformità da apporre in questi casi, al pari di quello previsto dal comma 1-ter, lettera a), dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, sarà sempre quello previsto ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. visto leggero) e potrà essere apposto dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Va da sé che il visto non potrà essere apposto sulla comunicazione di cessione già trasmessa pertanto l’unica soluzione al problema è rinvenibile dalle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in merito al rilascio del visto di conformità in dichiarazione per le detrazioni superbonus.

In tale occasione l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue: Si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti”.

In sostanza il visto di conformità da apporre sui bonus edilizi ante introduzione del DL 157/2021 non deve essere apposto sulla comunicazione di cessione (cosa peraltro impossibile), ma si sostanzia in una attestazione che ha ad oggetto esclusivamente i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. In questi casi il visto di conformità si concretizza dunque nell’attestazione da parte del professionista dell’esecuzione dei controlli indicati dall’art. 2 – D.M. n. 164/1999 volto a garantire la sussistenza dei requisiti richiesti ex lege per godere dell’agevolazione.

Poi, come al solito, Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica dal punto di vista formale, mediante meri controlli cartolari, la sussistenza di tutti i requisiti per godere dell’agevolazione e che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni richieste ex lege. Le verifiche da effettuare si risolvono in un mero controllo formale di tipo documentale, analogo a quello effettuato sulla documentazione prodotta dal contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sul Modello 730.

L’attestazione deve essere rilasciata al richiedente che deve conservarla in uno con tutta la documentazione necessaria per appurare la sussistenza della detrazione.

Sul punto e con riferimento ai dichiarativi, l’Agenzia delle Entrate precisa infatti “Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione”.