Il cd. “Temporary Framework Covid-19” ha avuto termine il 30 giugno 2022, ma di sicuro la problematica degli aiuti di Stato non avrà termine in pari data, posto che si sono verificate nuove emergenze (vedasi il nuovo T.F. Ucraina) e, in ogni caso, permane anche la fattispecie degli aiuti “de minimis” che non costituisce certo una novità, ma con la quale, con maggiore probabilità, ci troveremo a confrontarci.
Aiuti de minimis, ovvero, aiuti che le singole nazioni europee possono riconoscere senza necessità di richiedere preventiva autorizzazione all’Europa (obbligo di notifica alla Commissione Europea di cui all’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – Trattato UE 26.10.2012, G.U. UE 26.10.2012 n. C 326), in ragione del fatto che si tratta di aiuti di ammontare limitato, e come tali non sufficienti a turbare gli equilibri di concorrenza all’interno della UE.
Importi limitati, si è detto, e infatti basta guardare alle soglie massime di aiuto ottenibili in regime de minimis per rendersi conto che siamo lontani anni luce dalle somme con le quali ci si è dovuti confrontare nel periodo pandemico: se per la sola sezione 3.1 dei TF Covid-19 i limiti erano (per gli “altri settori”) dapprima pari a 800.000 euro, e poi 1.800.000 euro, per arrivare infine a 2.300.000 euro, per gli aiuti de minimis il massimale è stabilito in 200.000 euro complessivi nell’arco di tre anni (che scendono a 100.000 euro per il settore del trasporto per conto terzi).
Si presti attenzione, in particolare, al fatto che i limiti devono essere monitoratinell’arco di tre anni, da qui la necessità di monitorare nel tempo gli aiuti de minimis ottenuti.
Quali sono, pertanto, gli aiuti de minimis da tenere sotto osservazione?
L’unica risposta possibile alla domanda rimanda inevitabilmente alla lettura della norma che ha introdotto il beneficio: ogni qualvolta si accede ad un aiuto, occorre verificare se lo stesso viene riconosciuto in regime de minimis, e in caso di risposta affermativa verificare se i limiti sono rispettati e prenderne buona nota, posto che le soglie sono, come si è detto, stabilite su base triennale e quindi tale aiuto andrà anche ad influenzare gli aiuti ottenibili in seguito.
Un altro problema che occorre porsi è se l’aiuto debba o meno essere inserito nel quadro RS di Redditi ai fini dell’iscrizione nel RNA.
Quanto a quest’ultimo aspetto, ricordiamo che in RS devono essere inseriti gli aiuti “automatici” o “semi automatici”. I primi, sono quelli che non richiedono alcuna istruttoria preventiva: si pensi, ad esempio, al credito imposta commissioni POS (30%), per godere del quale il contribuente non ha dovuto presentare alcuna domanda preliminare. Per tale ragione, l’Amministrazione finanziaria non conosce il dato da iscrivere in RNA (ovvero l’aiuto ottenuto, pari al credito di imposta maturato); ecco perché occorre inserire l’informazione nel quadro RS.
Gli aiuti semi automatici, invece, sono quelli per i quali è necessario superare una prima fase istruttoria da parte del soggetto concedente, il quale tuttavia si limita a fissare dei “paletti” di massima (ad esempio, ammontare minimo, ammontare massimo e criteri di determinazione). In ipotesi, è aiuto semi automatico un aiuto per il quale il beneficiario viene autorizzato ad un beneficio massimo di 30.000 euro, ma nel limite dell’1% dei ricavi conseguiti. Ecco che, anche in questo caso, l’ammontare esatto dell’aiuto deve poi essere comunicato in RS, quando tutti i dati per la determinazione dello stesso vengono ad essere conosciuti (nel nostro esempio, i ricavi conseguiti cui applicare la percentuale, confrontati con l’aiuto massimo concedibile).
Non devono invece essere inseriti in RS gli aiuti che, essendo strettamente correlati ad un provvedimento di concessione da parte del concedente, vengono di fatto determinati dal soggetto concedente stesso, il quale è tenuto poi ad iscrivere il beneficio direttamente nel RNA.
Un esempio è quello del contributo a fondo perduto “Ristorazione Made in Italy” (ovvero quello per il quale la pratica veniva presentata a Poste Italiane). In quel caso, infatti, è stato il Ministero dell’Agricoltura a concedere in via definitiva il beneficio, tenendo anche conto delle risorse disponibili, e a valle della concessione lo stesso ministero ha provveduto ad iscrivere l’aiuto nel RNA.
In sintesi, il flusso logico per la gestione degli aiuti in RS è pertanto il seguente:
- 1) verificare, norma alla mano, se si tratta di beneficio riconosciuto in regime de minimis;
- 2) in caso affermativo, verificare se si tratta di aiuto automatico o semi automatico: in tal caso occorre inserirlo in RS. Se è necessario inserirlo, prima di tutto occorre verificare se esiste un apposito codice per l’indicazione, guardando all’elencazione dei codici previsti per gli aiuti di Stato; in caso di risposta negativa, prima di ricorrere al generico codice 999, è bene tenere a mente che tale codice non deve essere utilizzato (ovvero il dato non deve essere inserito in RS) per:
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, ad esempio, l’agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero dello sviluppo economico);
- le agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis (ad esempio, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, in quanto tale misura, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presenta profili di selettività ma ha una portata applicativa generale e, pertanto, non costituisce un aiuto di Stato; per tale motivo detto credito non deve essere registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento);
- gli importi residui utilizzati nel periodo d’imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei periodi di imposta precedenti.
Se si ritiene che l’aiuto venga iscritto dal soggetto concedente, è anche possibile verificare se tale convinzione sia corretta consultando il RNA, per controllare che effettivamente il beneficio già risulti iscritto;
- 3) tenere traccia degli ammontari ai fini della verifica della soglia (di tutti gli aiuti de minimis, sia quelli comunicati tramite quadro RS, sia quelli iscritti dal concedente), su base triennale.
Il passaggio più delicato è proprio quello della verifica triennale, poiché occorre ben considerare come debba essere computato il triennio.
Un caso eclatante è quello del cd. CFP aggiuntivo riconosciuto ai soggetti ammessi al CFP WEDDING HORECA, se operanti nel settore della ristorazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio triennale, infatti, il caso del CFP aggiuntivo HORECA rappresenta, intanto, un esempio di come debba pervenire il dato al RNA, e soprattutto evidenzia come la modalità di iscrizione in RNA influenzi il lasso di tempo da sottoporre a monitoraggio triennale.
Nel seguito andremo pertanto ad analizzare il caso specifico, utile come si è detto non solo ad affrontare la questione specifica, ma anche a fornire un esempio utile a meglio comprendere il regime de minimis.