I contribuenti che hanno compiuto errori nella compilazione del quadro RS del modello Redditi, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato percepiti, vengono annualmente “attenzionati” a porre rimedio all’irregolarità compiuta, per il tramite di comunicazioni di compliance recapitate dall’Agenzia delle Entrate.
Ad essere oggetto di tali comunicazioni, da ultimo, è stato l’anno di imposta 2019, così come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2023/133949 del 19 aprile scorso.
Le missive invitano all’adempimento spontaneo i beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA, per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770, riferiti al periodo d’imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
La problematica, tuttavia, non è certamente limitata al solo anno 2019; l’amministrazione finanziaria, infatti, proseguirà senza dubbio nella verifica degli aiuti concessi anche per gli anni successivi al 2019; anni che, come ben sappiamo, sono stati ricchi di aiuti concessi in ragione della pandemia, ed altresì ricchi di complicazioni.
È bene, pertanto, accentrare l’attenzione non solo sul 2019, e attuare una verifica inerente anche alle annualità successive, posto che in caso di errore – grazie alle disposizioni in materia di ravvedimento speciale introdotte con la legge finanziaria 2023 – entro il 30 settembre 2023 è possibile regolarizzare la propria posizione contenendo le sanzioni dovute.
Laddove ci si avveda di aver commesso un errore, infatti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 174 e seguenti, della legge 197/2022, è consentito regolarizzare le violazioni sostanziali relative alle dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.
Si presti attenzione al fatto che al fine di poter validamente avvalersi del ravvedimento speciale è necessario che la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata, ovvero trasmessa nei termini, o con un ritardo massimo di 90 giorni.
Ai fini del perfezionamento della sanatoria, la dichiarazione integrativa deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2023. Entro la medesima data deve avvenire il versamento delle somme dovute, delle sanzioni e degli interessi. Il beneficio consiste nella possibilità di versare le sanzioni in misura pari ad un diciottesimo del minimo edittale, ed anche nella possibilità di versare il dovuto in forma rateale, in massimo otto rate trimestrali, con pagamento della prima rata entro il 30 settembre 2023 e le successive rate in data 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Nel caso di pagamento rateale, sulle rate successiva alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 2% annuo.
Le somme da versare dipendono dal tipo di irregolarità commessa. Occorre infatti distinguere l’indebita percezione dell’aiuto, dal diverso caso dell’errore compiuto nella compilazione del quadro RS – che non consente la corretta iscrizione dell’aiuto nei RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) – con riferimento ad aiuto che, al di là dell’errore di compilazione, è comunque spettante.
Se l’errore riguarda la mancata o incorretta compilazione del quadro RS, e tuttavia l’aiuto è spettante, è necessario presentare dichiarazione integrativa al fine di trasmettere le corrette informazioni nel quadro RS. In questo caso l’aiuto non deve essere restituito, e tuttavia è applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate nr. 26 /E del 15 aprile 2021), ovvero da 250 a 2.000 euro. Avvalendosi del ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023, la sanzione è pari a euro 250/18, ovvero euro 13,89.
Se, invece, dalle verifiche effettuate emerge la percezione di un aiuto effettivamente non spettante, anche in questo caso è necessario presentare dichiarazione integrativa (laddove tale aiuto fosse stato indicato nel quadro RS). Inoltre, è necessario restituire integralmente l’aiuto, maggiorato di interessi, e di sanzioni. Nel caso degli aiuti Covid-19, si ricorda che la sanzione prevista è del 100% dell’aiuto percepito ma non spettante. Tuttavia, grazie al ravvedimento speciale, tale sanzione potrà essere ridotta al 5,55% (ovvero un diciottesimo del 100%).