Aiuti di Stato, il Fisco Risponde

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Ci siamo sbagliati sulle tempistiche (chi scrive, maliziosamente, ipotizzava che le necessarie risposte sarebbero pervenute dopo il 12 settembre), ma orgogliosamente possiamo affermare che non ci siamo sbagliati nel merito. L’Agenzia delle Entrate nella giornata del 28 luglio ha pubblicato una serie di FAQ che forniscono le tanto attese conferme a tutta una serie di dubbi che a lungo hanno attanagliato i professionisti. Alcuna indicazione risulta essere disallineata rispetto a quanto già emerso in precedenza dalle pagine di questo giornale, ma per completezza ne riportiamo una panoramica.

Aiuti di Stato nel Modello Redditi

  • i contributi a fondo perduto statali (Rilancio, Ristori, di Natale), devono essere indicati al rigo RS401, utilizzando i codici di aiuto specifici, ma senza indicare l’importo;
  • i contributi devono essere comunicati quando riconosciuti, vale quindi la data di accredito. Con ciò si mette una pietra tombale sul dubbio se il CFP Sostegni (D.L. 41/2021) debba essere indicato: la risposta è negativa, il contributo D.L. 41/2021 è stato concesso nel 2021, e quindi andrà indicato nel modello Redditi 2022 rif. 2021;
  • i crediti di imposta che rivestono natura di aiuto di Stato, es. credito imposta locazioni ex art. 28 D.L. 34/2020 devono essere indicati per l’importo maturato, indipendentemente dal fatto se siano stati utilizzati o meno;
  • indennità “600 euro”: non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
  • risparmio di imposta: per i contributi a fondo perduto (e, aggiungiamo noi per maggiore chiarezza, per qualsiasi “aiuto Covid”) non deve essere riportato l’aiuto corrispondente al risparmio di imposta derivante dal fatto che tali contributi sono non imponibili. Detto più chiaramente, il codice aiuto 24 del quadro RS, anche grazie alla modifica operata dal D.L. 73/2021 in ordine all’abrogazione del comma 2 del D.L. 137/2020 articolo 10-bis, non deve mai essere utilizzato, così come il codice 8 in sezione aiuti di Stato in IRAP;
  • credito imposta locazioni e luoghi di lavoro: non devono essere indicati nel quadro RE, ma solo al quadro RU e negli aiuti di Stato. A commento di quanto sopra, evidenziamo che nel quadro RE (così come nel quadro LM e nel quadro RG!) è prevista la separata indicazione dei soli contributi a fondo perduto statali. Il campo dedicato alle indennità ex art. 10-bis D.L. 137/2020 (che comunque non è riferibile a questi tipi di aiuti) non deve più essere utilizzato, alla luce dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis D.L. 137/2020. Occorre comunque ricordare che questi crediti di imposta, in quanto specificatamente concessi nel rispetto nel Temporary Framework UE, sono aiuti di Stato, e quindi vanno inseriti anche al rigo RS401;
  • finanziamenti MISE garanzia 100% o 80%: non devono essere indicati nel quadro Aiuti di Stato (poiché la comunicazione è già avvenuta, infatti consultando il RNA è possibile verificare che tali aiuti risultano già registrati).

Aiuti di Stato nel Modello IRAP

  • Contributi a fondo perduto, nessuna indicazione in IRAP con il codice 8: i contributi a fondo perduto non devono essere inseriti in IRAP con il codice 8. Per comprendere la ratio occorre ricordare che il codice 8 era rivolto ad evidenziare la detassazione Irap delle indennità detassate ex art. 10-bis del D.L. 137/2020 (e quindi per i CFP il problema nemmeno si poneva, visto che la stessa norma istitutiva prevede la detassazione). Oltre tutto, ora la detassazione delle altre indennità non è più da considerarsi aiuto di stato, quindi il codice 8 in IRAP non deve più essere utilizzato;
  • contributi a fondo perduto e variazione in diminuzione per i soggetti che determinano il valore della produzione da bilancio: la variazione in diminuzione deve essere operata con il codice generico 99;
  • contributi a fondo perduto e determinazione del valore della produzione con il metodo fiscale (sezione I art. 5-bis modello IRAP): se il valore della produzione è determinato con il metodo fiscale, i contributi a fondo perduto non devono essere indicati (poiché fiscalmente irrilevanti).

Per completezza di esposizione, anche e soprattutto per chiarire la confusione scaturita dall’abrogazione del secondo comma dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 ad opera del decreto Sostegni-bis, si evidenzia che le novità, nell’ambito dei dichiarativi, sostanzialmente consistono:

  • nel non dover comunicare nei quadri reddituali ed IRAP i contributi e le indennità detassate in forza dell’articolo 10-bis; per i contribuenti in contabilità ordinaria, la variazione in diminuzione deve essere fatta con codice generico 99.
    • Quanto sopra al fine di non far “accendere” il controllo sugli aiuti di Stato codice 24 in Redditi e codice 8 in IRAP, poiché la detassazione non è più considerata aiuto di stato (quindi tali codici non devono essere utilizzati).
  • Resta assolutamente fermo l’obbligo di riportare nei dichiarativi gli altri aiuti per i quali espressamente la norma prevede che si tratti di aiuti concessi nel rispetto del Temporary Framework UE, quali, ad esempio:
    • tutti i contributi a fondo perduto (Rilancio, Ristori, di Natale);
    • il credito d’imposta affitti (art. 28 D.L. 34/2020) ed il credito d’imposta luoghi di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020). Viceversa, non devono invece essere indicati il credito d’imposta botteghe e negozi ed il credito sanificazione, perché non sono aiuti di Stato;
    • non devono essere riportati i “600 euro”, in quanto non sono aiuti di Stato, così come le indennità Enasarco e casse professionali.

Con riferimento a queste ultime fattispecie (trattasi di indennità detassate ex art. 10-bis D.L. 137/2020) non deve essere nemmeno compilato il rigo RS401 con codice 24 ed il codice di aiuto 8 in IRAP poiché anche la detassazione, ora, non è più da considerarsi aiuto di Stato.