Aiuti di Stato, l'abrogazione che semplifica la dichiarazione dei redditi

Studio SalvettaArchivio, Fiscal Focus

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3132 sul tavolo della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati riservano sorprese inaspettate. L’iter parlamentare di conversione del Decreto Legge n. 73 del 2021 va oltre il contenuto e le finalità originarie del DL Sostegni-bis ed accoglie i temi più caldi del momento.

Sono numerose le proposte emendative presentate al giudizio della Commissione Bilancio aventi ad oggetto la proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ordinariamente fissati dall’articolo 17 comma 1 del DPR n. 435 del 2001 al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come noto, benché in extremis, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2020, n. 154, è stato già disposto il differimento al 20 luglio dei versamenti in scadenza al 30 giugno risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive. La proroga, riconosciuta per i soli soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, con ricavi e compensi nei limiti fissati dagli stessi indicatori, come nel recente passato per provvedimenti similari, è stata estesa ai soggetti che adottano il regime di cui all’articolo 27 comma 1 del Decreto Legge n. 98 del 2011, nonché ai contribuenti forfettari di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014. La proroga, infine, è stata prevista anche per i soggetti partecipanti alle società ed associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR.

Controcorrente, su queste stesse pagine (“Versamenti, il DPCM innesca la proroga al 20 agosto”), si aveva avuto modo di affermare come l’apparente dimenticanza rispetto al termine lungo del 20 agosto 2021 potesse essere colmata dalla pratica applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001. Il secondo comma della predetta norma, infatti, fissa il termine di decorrenza degli ulteriori trenta giorni concessi con la maggiorazione 0,40% a titolo di interesse corrispettivo dall’ordinario termine di pagamento, ovvero quello fissato dal primo comma. Il DPCM del 28 giugno 2021, traslando di venti giorni la prima scadenza, determina come i trenta giorni previsti dal secondo comma del predetto articolo 17 non debbano più decorrere dal 30 giugno, ma dalla nuova scadenza del 20 luglio. Da qui, in sintonia con le prese di posizione dell’Amministrazione Finanziaria relative alla Risoluzione n. 128 del 2007 e n. 71 del 2019, il termine lungo viene automaticamente differito al 20 agosto.

Un percorso interpretativo che potrebbe essere superato dall’annunciata proroga definitiva. Sono infatti in discussione almeno 3 emendamenti al disegno di legge di conversione del DL Sostegni-bis che prevedono un intervento risolutivo sulle scadenze dei versamenti. Il più accreditato fra questi sembrerebbe fissare il nuovo termine al 10 settembre, a metà fra la proposta che ne prevedeva la sua fissazione al 31 di agosto e quella che lo quotava al 30 settembre. In ogni caso, in attesa della conversione del DL Sostegni-bis, a valere saranno ancora le argomentazioni proposte in merito al DPCM del 28 giugno 2021.

Tuttavia ad intervenire come un fulmine a ciel sereno, questa volta a seguito di un emendamento approvato, è l’introduzione in sede di conversione del DL Sostegni-bis del novello articolo 1-bis. La norma, avente ad oggetto la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi al Covid-19, abroga il comma 2 dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, ovvero quella norma secondo la quale la predetta detassazione costituisca un aiuto di Stato usufruibile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”. La modifica legislativa, salvando il comma 1 dell’articolo 10-bis del DL n. 137 del 2020, e quindi il generalizzato regime di non imponibilità per tutti i contributi e le sovvenzioni connesse al Covid-19, sembrerebbe cambiare natura alla detassazione stessa , al punto da escluderla dall’indicazione nei quadri aiuti di stato del modello Unico2021 e della corrispondente dichiarazione IRAP.

Con l’emendamento, qualora venisse confermato in sede di conversione del decreto legge Sostegni-bis, i codici 24 e 8, previsti rispettivamente al quadro RS ed al quadro IS, potrebbero essere definitivamente archiviati. Se la dichiarata natura di aiuto di Stato venisse modificata a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 10-bis, verrebbe infatti meno la stessa necessità di indicare sui modelli dichiarativi l’effetto benefico collegato alla detassazione. In altri termini, venendo meno il riferimento al Quadro Temporaneo non vi sarebbe più alcuna esigenza di indicarne gli effetti ai fini dell’iscrizione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Per la verità la detassazione proposta dall’articolo 10-bis sembrava tutto, tranne che un aiuto di Stato. Questi, infatti, si caratterizzano per la capacità potenziale di incidere sulle ordinarie regole della concorrenza, perché a favore di alcune imprese e non di altre. La detassazione di cui all’articolo 10-bis, al contrario, si mostra quale regola generale che alcun discrimine pone nella sua applicazione concreto. In questo senso l’annunciata abrogazione elimina l’ultima remora per escludere definitivamente le informazioni oggi richieste dall’Amministrazione Finanziaria.